Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Art. 7 Prestazioni commerciali di Identitas AG

1Tutte le prestazioni di Identitas AG non menzionate nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 sono considerate prestazioni commerciali.

2Per la fornitura delle sue prestazioni commerciali, Identitas AG è vincolata alle disposizioni sulla protezione dei dati. Non può utilizzare i dati ottenuti nel quadro dello svolgimento dei propri compiti per le sue prestazioni commerciali.

Art. 8 Notifica in caso di sospetto di infrazione

1In caso di sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie o alla legislazione agricola, Identitas AG ne dà notifica al competente servizio cantonale.

2In caso di sospetto di infrazione alla legislazione doganale o alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, essa ne dà notifica al competente servizio federale.

Art. 9 Gestione strategica e vigilanza

1Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) esercita, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), la gestione strategica di Identitas AG.

2L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) esercita la vigilanza sull'adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettere a–c e 2 lettere a punti 1 e 2 nonché b-d. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) esercita la vigilanza sull'adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettera d e 2 lettera a punto 3.

Capitolo 3: BDTA

Sezione 1: Contenuto della BDTA

Art. 10 Dati

La BDTA contiene i seguenti dati:

a. i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali di cui agli articoli 12–14;

b. i dati sugli animali e sul traffico di animali di cui agli articoli 15–20;

c. i dati sulle domande di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;

d. i dati sulla classificazione neutrale della qualità degli animali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 20039 sul bestiame da macello (OBM);

9 RS 916.341