Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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3I proprietari di equidi, le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE15 e le persone incaricate giusta l'articolo 21 devono notificare i seguenti dati alla BDTA:
a. nome e indirizzo;
b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
c. indirizzo di posta elettronica.
4I detentori di animali e le aziende detentrici di pollame da cortile con oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m2 per i polli da ingrasso o di oltre 200 m2 per i tacchini da ingrasso devono notificare i seguenti dati alla BDTA:
a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
b. relazione postale o bancaria.
5Vanno inoltre notificate le modifiche dei dati di cui ai capoversi 1–4.
Art. 14 Compiti di Identitas AG nel settore delle aziende detentrici di animali Identitas AG assegna a ogni azienda detentrice di animali un numero BDTA.
Sezione 3: Registrazione del traffico di animali
Art. 15 Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti
1Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1.
2Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h o dell'azienda detentrice di animali di cui all'allegato 1 lettera a deve essere notificato entro tre giorni feriali.
3Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all’allegato 1 numero 1 lettera f.
Art. 16 Dati concernenti gli animali della specie suina
Per gli animali della specie suina, i detentori di animali devono notificare alla BDTA i dati di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 17 Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina
1Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 4.
2Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all’allegato 1 numero 4 lettera f.