Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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e. per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d’utilizzo secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 18 agosto 200410 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet).
Sezione 2: Registrazione di aziende detentrici di animali
Art. 12 Dati da altri sistemi d'informazione
1La BDTA può riprendere i seguenti dati da altri sistemi d'informazione:
a. dal sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) di cui agli articoli 2–5 dell'ordinanza del 23 ottobre 201311 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura: i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali di cui agli articoli 7 e 18a OFE12;
b. dal sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 201413 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet):
1. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali: lo stato riguardo alla diarrea virale bovina (BVD) degli animali e delle aziende detentrici di animali,
2. per aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina di un'azienda detentrice di animali,
3. l'informazione se i requisiti di cui all'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 maggio 201114 concernente i sottoprodotti di origine animale siano stati soddisfatti,
4. i risultati del controllo delle carni;
c. da Fleko secondo la O-SISVet: i risultati del controllo degli animali da macello e quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.
Art. 13 Ulteriori dati su persone e aziende detentrici di animali
1I detentori di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di bufali e bisonti devono notificare i seguenti dati alla BDTA:
a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
b. relazione postale o bancaria.
2I detentori di animali delle specie bovina, ovina e caprina, nonché di bufali e bisonti, ad eccezione dei macelli, devono notificare alla BDTA i dati relativi al tipo di utilizzazione dell'azienda detentrice di animali per le specie di animali tenuti.