Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

11.5 Ripercussioni

11.5.1 Confederazione

Gli emolumenti BDTA non vengono più contabilizzati nel bilancio federale, poiché dal 1° gennaio 2022 Identitas AG li riscuote direttamente ai sensi dell'allegato 2 di questa ordinanza.

Le modifiche apportate alla BDTA (artt. 11, 13 e 24 nonché allegato 1 numero 4) e al calcolatore di UBG per il successivo utilizzo dei dati BDTA per i pagamenti diretti riferiti agli animali (artt. 41, 43 e

45) comportano costi per un ammontare di diverse centinaia di migliaia di franchi. Una stima vincolante dei costi non è prevista. Secondo i commenti sull’articolo 5, la gestione di un sistema d’informazione comprende anche il suo ulteriore sviluppo. Per questo motivo le modifiche alla BDTA e al calcolatore di UBG vengono finanziate con le attuali entrate provenienti dagli emolumenti o con le riserve costituite mediante emolumenti (cfr. art. 4).

11.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

11.5.3 Economia

La registrazione del tipo di utilizzazione nella BDTA, prevista dalla revisione della presente ordinanza (artt. 11, 13 e 24 nonché allegato 1 numero 4), e l’ampliamento del calcolatore di UBG (artt. 41, 43 e

45) potrebbero comportare la necessità di aumentare gli emolumenti di cui all’allegato 2 prima o più del previsto in modo da finanziare gli investimenti direttamente correlati relativi ai sistemi d’informazione interessati.

11.6 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte corrispondono agli obblighi della Svizzera a livello internazionale, in particolare a quelli di cui all'allegato 11 («allegato veterinario») dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli. Conformemente a tale allegato, la Svizzera è obbligata a registrare gli animali e i loro movimenti per motivi di salute e di sicurezza alimentare.

La compatibilità della delega diretta di compiti a Identitas AG con l'accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici è garantita dal fatto che Identitas AG, come committente per l'acquisto dei mezzi aziendali necessari per i propri compiti, sottostà alla legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione.

11.7 Entrata in vigore

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

11.8 Basi legali

Articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) nonché articoli 165gbis, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr).