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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 5 pagine
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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e
dell’espulsione di stranieri RU 2020
b. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti il rimpatrio.
2La SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista:
a. del distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia;
b. dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d’origine o provenienza degli stranieri.
Art. 15bbisImpieghi all’estero
1 In previsione dell’impiego di personale svizzero all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.
2Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.
3Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distacchi a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/18964.
4La SEM può respingere una domanda di distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall’articolo 51 paragrafo 3 e dall’articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/18965.
Art. 15c cpv. 1
1La SEM dispone di un pool di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati da l’Agenzia per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/18966.
Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni
1I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.
2Le modalità di distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate mediante accordi individuali tra queste persone e i Cantoni responsabili per loro.
4 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2019 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15bbis cpv. 3.
6 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 15bbis cpv. 3.