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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 5 pagine
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Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e
dell’espulsione di stranieri RU 2020
5Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine. Per quanto concerne il rapporto di lavoro e le norme disciplinari, il personale dell’Agenzia soggiace alle disposizioni dell’Agenzia.
5bisIn caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell’impiego, la SEM può riferire all’Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.
6La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera conformemente alla legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati.
7Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale12.
Art. 15equaterSistema d’informazione e protezione dei dati per il personale estero
in Svizzera
Il personale estero dispone degli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione per lo svolgimento del rimpatrio di cui godono i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all’articolo 109h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L’accesso al sistema d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.
Art. 15equinquiesModalità di impiego del personale svizzero all’estero
Per il personale svizzero della SEM all’estero si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3 dell’OCISC.
Art. 26b cpv. 1 lett. a e b
1La decisione d’allontanamento contiene:
a. fatto salvo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l’obbligo dello straniero:
1. di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché
2. di recarsi nello Stato d’origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l’interessato;
b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen.
11 RS 170.32
12 RS 311.0