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Consultazione 2021/71: Revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione, allegato 1 e allegato 2 · 10 pagine
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3 Obblighi di diffusione per i concessionari di radiocomunicazione
3.1 O bblighi generali del concessionario di radiocomunicazione
3.1.1 Il concessionario di radiocomunicazione è obbligato a garantire un diritto di
accesso alle emittenti definite dall’autorità concedente secondo il numero 4.
3.1.2 Diffonde il segnale in base alla concessione e in qualità sufficiente.
3.1.3 L’autorità concedente può, in caso di situazioni di copertura difficili, accon-
sentire alla diffusione di un segnale di qualità inferiore, in particolare in grandi edifici, centri commerciali, autosili, edifici aeroportuali, stazioni o ospedali nonché in luoghi con interferenze elettromagnetiche superiori alla media.
3.2 Obblighi della SSR
3.2.1 La SSR diffonde in primo luogo programmi radiofonici propri in base alla
concessione SSR (art. 20 cpv. 1 lett. a), nonché programmi di terzi con diritto di accesso secondo il numero 4. Può diffondere programmi di terzi senza diritto di accesso a patto che le esigenze relative ai programmi radiofonici propri e a quelli che beneficiano di diritti di accesso siano soddisfatte.
3.2.2 La SSR, d’intesa con le autorità competenti, mette a disposizione lo spettro
delle frequenze anche per i servizi di dati non commerciali finalizzati a proteggere la popolazione (ad es. allarme diffuso dalle sirene). T ale utilizzo presuppone un’autorizzazione da parte dell’UFCOM e non deve pregiudicare la diffusione dei programmi radiofonici di cui al numero 3.2.1.
3.2.3 Per la diffusione dei programmi ai sensi dell’articolo 16 della concessione
del 29 agosto 20187, la SSR deve garantire un grado di copertura minimo del 99,6 per cento.
3.2.4 Deve garantire una qualità di copertura PI95 per tutte le località con oltre
200 abitanti. Lungo la rete stradale nazionale e cantonale deve garantire la qualità di copertura MO99.
3.3 Obblighi di diffusione per radio locali
3.3.1 Le emittenti titolari di una concessione secondo il numero 4 devono incari-
care un concessionario di radiocomunicazione di diffondere il proprio programma. Se la copertura di una zona comporta un onere eccessivo per il concessionario, l’autorità concedente può obbligare la SSR a garantire alle emittenti private secondo il numero 4 l’accesso alle sue reti.
3.3.2 L’autorità concedente rilascia le concessioni di radiocomunicazione in modo
tale che ciascuna delle zone menzionate al numero 4 sia coperta da una zona di diffusione DAB+. L’estensione di tali zone di diffusione deve equivalere ad una o più zone di copertura di cui al numero 4.
7 Rilascio della concessione e tecnica SRG SSR (admin.ch)