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Consultazione 2021/71: Revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione, allegato 1 e allegato 2 · 10 pagine
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3.3.3 L’autorità concedente determina quali emittenti nella zona di diffusione in
questione in base al numero 4 ricevono un diritto di accesso. Sono ammessi accordi che prevedono una diffusione più ampia.
3.3.4 Per le zone di copertura di cui al numero 4 il concessionario di radiocomu-
nicazione deve garantire al minimo un grado di copertura del 97 per cento della popolazione. Deve garantire la qualità di copertura PI95 per la copertura di tutte le località con oltre 200 abitanti. Lungo la rete stradale nazionale e cantonale deve garantire la qualità di copertura MO99.
3.3.5 Il concessionario di radiocomunicazione presenta alle autorità concedenti
un regolamento che disciplina, per le emittenti aventi diritto di accesso, i diritti e gli obblighi in merito all’attribuzione degli spazi di programma. Le disposizioni sottostanno ad autorizzazione.