Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 7 pagine

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LStrI del 16 dicembre 2005

Rapporto esplicativo concernente la modifica

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervento e obiettivi

Il 12 agosto 2020 il Consiglio federale ha pubblicato il messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID-19; RS 818.102). Con essa sono state create le basi legali che consentono di mantenere i provvedimenti già adottati dal Consiglio federale in base al diritto di necessità e che sono necessari per il superamento dell’epidemia di COVID-19. La relativa legge COVID-19 è entrata in vigore il 26 settembre 2020.

Anche l’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318), adottata dal Consiglio federale il 1° aprile 2020, si basa sulla legge COVID-19 (art. 5 lettera c legge COVID-19). L’ordinanza COVID-19 asilo deroga in alcuni punti alla legge vigente sull’asilo del 26 giugno 1988 (LAsi; RS 142.31) e contiene, in particolare, disposizioni sullo svolgimento delle interrogazioni (artt. 4–6 ordinanza COVID-19 asilo), sulla garanzia di sufficienti capacità nei centri federali (artt. 2–3 ordinanza COVID-19 asilo) e sulla proroga dei termini di partenza nelle procedure di asilo e di allontanamento (art. 9 ordinanza COVID-19 asilo). È entrata in vigore in maniera scaglionata il 2 aprile 2020 e il 6 aprile 2020 e resta valida fino al 31 dicembre 2021.

La situazione del COVID-19 causa ancora serie difficoltà per il settore della migrazione, malgrado l’attuale diminuzione dei contagi e l’allentamento delle misure deciso dal Consiglio federale. Ciò vale anche per l’esecuzione degli allontanamenti di persone obbligate a partire del settore degli stranieri e dell’asilo. Anche se la maggior parte delle frontiere sono di nuovo aperte, dopo la loro chiusura nella primavera del 2020, l’esecuzione di una decisione di allontanamento nella pratica resta, in parte, molto difficile. Alcuni Stati d’origine o di provenienza, così come la maggior parte degli Stati Dublino, richiedono infatti un test COVID-19 negativo per la riammissione delle persone allontanate dalla Svizzera. Anche molte compagnie aeree esigono un test CO-VID-19 negativo per il trasporto. Succede così sempre più spesso che persone obbligate a partire si rifiutino di sottoporsi al test COVID-19, per impedire in questo modo l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza o nello Stato Dublino competente. Quest’anno (situazione alla fine di maggio 2021) si sono registrati già solo tra le persone obbligate a partire nei centri federali d’asilo (CFA) 50 casi di rifiuto di sottoporsi al test COVID-19, richiesto per la partenza. Alla fine di aprile del 2021 vi erano solamente 22 casi. Ad essi si aggiungono altri casi di rifiuto del test da parte di persone obbligate a partire e che alloggiano nei Cantoni.

Il problema è stato nel frattempo sollevato in interventi parlamentari (p.es. mozione 21.35571 e interpellanza 21.34382) e sui media. Anche nel quadro della consultazione sulla proroga dell’ordinanza COVID-19 asilo fino al 31 dicembre 2021 alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto che fosse vagliata una nuova base legale per l’esecuzione coatta di test COVID-19 (p.es. LU, SG, Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [CDDGP], Associazione dei servizi cantonali di migrazione [ASM]).

In questo momento non ci sono basi legali sufficienti per eseguire test COVID-19 in via coatta. Alla luce dell’aggravarsi della situazione, con il presente progetto s’intende

1 Mozione 21.3557 Quadri «Richiedenti l’asilo respinti che rifiutano di sottoporsi al test PCR sventando così il rimpatrio? Basta!» del 5 maggio 2021.

2 Interpellanza 21.3438 Bircher «Espulsione di stranieri durante la pandemia» del 19 marzo 2021.