Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
LStrI del 16 dicembre 2005
Rapporto esplicativo concernente la modifica
e le sue ripercussioni non erano prevedibili quando il Consiglio federale ha adottato il messaggio sul programma di legislatura.
2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Dall’inizio dell’epidemia di COVID-19 vari Stati UE hanno ripetutamente richiesto un coordinamento europeo per riprendere i trasferimenti Dublino, limitati alla frontiera in base alle condizioni sanitarie dei singoli Stati. Ad oggi non si è riusciti a pervenire a un coordinamento in questo ambito. Il 13 ottobre 2020 è stata adottata una raccomandazione per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta all’epidemia di COVID-19 (raccomandazione 2020/14755). L’obiettivo di questa raccomandazione è definire criteri comuni per le restrizioni di entrata. Tuttavia la competenza di disporre restrizioni per motivi sanitari permane in capo ai singoli Stati membri dell’UE.
Nella primavera del 2021 il Consiglio europeo ha effettuato un sondaggio sulle attività di rimpatrio in relazione all’epidemia di COVID-19. Le risposte degli Stati membri dell’UE hanno rivelato che anche la maggior parte degli Stati europei hanno dovuto affrontare il problema del rifiuto di sottoporsi al test. La Germania e la Danimarca dispongono di basi giuridiche a livello nazionale in base alle quali si possono obbligare le persone a sottoporsi al test COVID-19 e in Germania questo può essere anche coattivo.
3 Presentazione del progetto
Si inserisce nell’articolo 72 della LStrI una nuova disposizione in base alla quale gli stranieri obbligati a partire sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo è necessario ai fini della garanzia dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Ciò si verifica quando si richiede un test COVID-19 sulla base delle condizioni d’entrata dello Stato d’origine o di provenienza o dello Stato Dublino competente o se ciò viene richiesto dalle prescrizioni dell’impresa di trasporti aerei che effettua il trasporto. Se non si adempie a tale obbligo, si può eseguire un test COVID-19 anche contro la volontà delle persone interessate se non è possibile garantire l’esecuzione con altri mezzi più lievi e se non si mette in pericolo la salute della persona.
4 Commenti alle singole disposizioni
Art. 72
Nell’articolo 72 della LStrI si inserisce una nuova disposizione, in base alla quale gli stranieri sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo è necessario per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Ciò si verifica solo quando il test CO-VID-19 viene richiesto sulla base delle condizioni d’entrata dello Stato d’origine o di provenienza o dello Stato Dublino competente o se ciò viene richiesto dalle prescrizioni dell’impresa di trasporti aerei che effettua il trasporto (cpv. 1). Attualmente si richiedono esclusivamente test PCR. Il test PCR consiste in uno striscio nasofaringeo o faringeo. In base alle informazioni più recenti, un test PCR eseguito con un prelievo salivare è affidabile quanto un tampone naso-faringeo o faringeo.6 Il test COVID-19 viene effettuato in ogni caso solo da personale specificatamente formato (cpv. 3). Nella scelta dei test COVID-19 da eseguire si dovrà privilegiare quello meno invasivo.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1475&from=EN 6 https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruecheepidemien/novel-cov/testen.html