Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 7 pagine
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LStrI del 16 dicembre 2005
Rapporto esplicativo concernente la modifica
fondamentali devono avere una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico e devono essere proporzionate allo scopo (art. 36 Cost.).
Con il presente progetto si crea una base giuridica sufficiente nella LStrI per istituire l’obbligo di eseguire il test COVID-19, che in casi eccezionali può essere anche coattivo (art. 72 AP-LStrI). La costituzione di tale obbligo è nell’interesse della Svizzera. Una politica credibile e coerente in materia di stranieri e asilo presuppone che si possa effettivamente applicare una decisione passata in giudicato che sancisce l’obbligo per una persona di lasciare la Svizzera. Rifiutandosi di sottoporsi a un test COVID-19 richiesto dallo Stato di accoglienza o da una compagnia aerea si riesce ad aggirare la disposizione. In questo modo le persone obbligate a partire che non intendono collaborare con le autorità restano in Svizzera. Si tratta di un comportamento abusivo del diritto che comporta anche un onere finanziario aggiuntivo elevato per la Confederazione e per i Cantoni. I soggetti interessati continuano infatti ad avere diritto al soccorso di emergenza durante la permanenza in Svizzera (art. 82 LAsi; vedi anche cifra 5).
La misura proposta può essere disposta solo come ultima opzione se una persona non era già disposta a partire volontariamente e autonomamente e si rifiuta di sottoporsi a un test COVID-19 nel quadro dell’esecuzione forzata. In ogni caso va verificato se l’esecuzione possa essere imposta anche con mezzi più lievi. Inoltre i test COVID-19 utilizzati non rappresentano una grave ingerenza nell’integrità fisica. Nella scelta dei test COVID-19 si dovrà inoltre privilegiare quello meno invasivo. I test non possono tuttavia essere eseguiti se possono, nel caso specifico, rappresentare un pericolo per la salute della persona interessata.
Né gli Stati coinvolti né, in particolare, le compagnie aeree accettano in linea di principio misure alternative come, per esempio, la disposizione di un obbligo di quarantena in Svizzera prima della partenza. Neanche la disposizione della carcerazione cautelativa (art. 78 LStrI) può garantire in questi casi l’esecuzione dell’allontanamento perché la persona interessata può continuare a rifiutarsi di sottoporsi a un test COVID-19.
La norma proposta è quindi adatta e necessaria per l’esecuzione coerente del diritto in materia di stranieri e di asilo. Né costituisce un’ingerenza grave nei diritti delle persone interessate. La norma è quindi proporzionata allo scopo.
7. Forma di emanazione
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. L’obbligo di esecuzione di un test COVID-19 rappresenta un’ingerenza nel diritto fondamentale della libertà personale, risp. dell’integrità fisica (art. 10 Cost.) la cui restrizione deve avere una base legale sufficiente. Per tale ragione questa norma deve essere ancorata nella LStrI.
Alla luce dell’attuale situazione e del fatto che il problema del rifiuto di sottoporsi al test da parte di persone obbligate a partire si aggraverà ulteriormente in futuro, è necessario agire subito. Per questo motivo la presente modifica della LStrI è dichiarata urgente ed entra immediatamente in vigore (art. 165 cpv. 1 Cost.).