Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
LStrI del 16 dicembre 2005
Rapporto esplicativo concernente la modifica
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di eseguire un test COVID-19, le autorità esecutive competenti per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono sottoporre la persona interessata a un test COVID-19 contro la sua volontà (cpv. 2). In tal caso le autorità competenti sono tenute a rispettare le disposizioni della LCoe (art. 98a LStrI). Ciò vale, in particolare, per il divieto di tecniche d’uso della forza fisica che possono pregiudicare notevolmente la salute delle persone interessate (art. 13 LCoe). La sottoposizione coattiva a un test COVID-19 presuppone inoltre che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non possa essere garantita con un altro mezzo più lieve. Potrebbe rappresentare un mezzo più lieve, per esempio, lo svolgimento di un colloquio sulla partenza affinché la persona interessata si sottoponga volontariamente al test COVID-19. Durante l’esecuzione del test COVID-19 le autorità competenti non possono esercitare alcuna coercizione se in questo modo può essere messa in pericolo la salute della persona interessata (cpv. 2). Inserire un oggetto nel naso della persona, per esempio, usando la coercizione fisica è da considerarsi pericoloso per la salute. Altre forme di coercizione fisica più lieve, come tenere la persona per le mani in modo che stia tranquilla e permetta di fare il test, sarebbero invece ipotizzabili, a seconda delle circostanze concrete.
Un test COVID-19 coattivo deve essere eseguito esclusivamente da personale specificatamente formato allo scopo (cpv. 3). Se possibile, va eseguito presso il luogo dove è alloggiata la persona interessata, segnatamente l’alloggio assegnato o lo stabilimento carcerario in caso di carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri. Negli altri casi i test possono essere eseguiti presso le istituzioni previste (p.es. medico, ospedali, centri per i test). Se il personale specificatamente formato per fare il test ritiene che potrebbe esserci un rischio per la salute della persona, si dovrà rinunciare a svolgere il test. Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, in presenza di patologie pregresse.
Nell’ambito della preparazione della partenza, le persone obbligate a partire devono essere informate su un eventuale obbligo di sottoporsi al test già in occasione del colloquio sulla partenza e di preparazione7. Al contempo vanno informate del fatto che tale test può essere svolto anche contro la loro volontà se lo rifiutano. Il momento dello svolgimento del test COVID-19 dipende dalle prescrizioni dello Stato d’origine o di provenienza o dello Stato Dublino che richiede tale test per l’ingresso. Di regola il test COVID-19 negativo non deve risalire a più di 72 ore dall’ingresso nello Stato di destinazione.
5 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
La norma proposta consente di evitare spese supplementari per la Confederazione.
Le persone obbligate a partire nella procedura Dublino possono infatti sottrarsi al trasferimento nello Stato Dublino competente rifiutando di sottoporsi a un test COVID. In questi casi, allo scadere del termine di trasferimento, va condotta una procedura d’asilo nazionale, che comporta spese conseguenti elevate. Nelle rimanenti procedure il rifiuto implica l’impossibilità di eseguire l’allontanamento, per cui le persone obbligate a partire continerebbero a ricevere il soccorso di emergenza. Le spese per il soccorso d’emergenza nei Cantoni ammontano in media a 50 franchi per persona al giorno. Se
7 Cfr. art. 2a dell’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS; 142.281) e art. 29 dell’ordinanza del 12 novembre 2008 sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (OCoe; RS 364.3)