Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/76: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): test Covid-19 in caso di rinvio coatto · 7 pagine
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LStrI del 16 dicembre 2005
Rapporto esplicativo concernente la modifica
una persona obbligata a partire, per esempio, riceve il soccorso d’emergenza per tre mesi, perché non è possibile dare esecuzione alla decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato a causa del rifiuto di sottoporsi al test, questo comporta per il Cantone una spesa di 4500 franchi. La Confederazione versa ai Cantoni per l’erogazione del soccorso di emergenza una somma forfettaria una tantum per ogni domanda d’asilo respinta o per ciascuna decisione di non entrata nel merito (artt. 28 e 29 ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2; RS 142.312]). Con la norma proposta si possono quindi evitare ai Cantoni oneri supplementari nel campo del soccorso d’emergenza. In questo modo si può anche evitare che la Confederazione debba successivamente aumentare la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza in base al meccanismo di adeguamento automatico (art. 30a OAsi 2).
Le spese aggiuntive a carico della Confederazione per l’esecuzione dei test COVID-19 per le persone del settore dell’asilo sono contenute. Già oggi la Confederazione si assume queste spese per le persone del settore dell’asilo (cfr. art. 92 LAsi). I costi dei test variano, a seconda dei fornitori, da 100 a 200 franchi per persona. La norma proposta può comportare che si sottopongano al test COVID-19 più persone anche se in questo momento è difficile quantificarne il numero effettivo. Attualmente si tratta di circa 50 persone (vedi cifra 1).
La norma proposta consente di evitare spese supplementari anche per i Cantoni perché un’esecuzione tempestiva dei necessari test COVID-19 permette di eseguire effettivamente l’allontanamento o l’espulsione. Decadono così gli oneri supplementari legati all’erogazione del soccorso di emergenza (vedi sopra).
Per le persone del settore dell’asilo possono derivare ai Cantoni spese supplementari contenute per lo svolgimento dei test COVID-19 (da 100 a 200 franchi per persona). Come nel caso della Confederazione, il numero degli individui interessati è difficile da quantificare in questo momento.
Nel campo della carcerazione amministrativa si possono evitare spese supplementari sia alla Confederazione sia ai Cantoni. La Confederazione versa ai Cantoni per la carcerazione amministrativa di persone del settore dell’asilo un importo forfettario di 200 franchi al giorno giusta l’articolo 15 capoverso 1 OEAE. Se, per esempio, una persona obbligata a partire resta per tre mesi in carcerazione cautelativa (art. 78 LStrI) perché non è possibile dare esecuzione alla decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato a causa del rifiuto di sottoporsi al test, questo comporta per la Confederazione una spesa di 18 000 franchi. Le spese effettive di carcerazione sono più alte, a seconda del Cantone. Nel caso delle persone del settore dell’asilo le spese di carcerazione sono interamente a carico dei Cantoni.
Il progetto non ha ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni a livello di personale.
6. Aspetti giuridici / costituzionalità e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente progetto è compatibile con gli obblighi di diritto costituzionale e internazionale della Svizzera.
Si basa sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale [Cost; RS 101] secondo il quale la legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione.
L’obbligo di fare un test COVID-19 rappresenta un’ingerenza nel diritto fondamentale della libertà personale, risp. dell’integrità fisica (art. 10 Cost.). Le restrizioni dei diritti