Progetto

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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L 251/74 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021

3. L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, purché sia successivamente stanziata come tale nei programmi degli Stati membri. Tali finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma degli Stati membri, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma degli Stati membri. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

5. Laddove necessario per realizzare un’azione, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per l’azione stessa, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021.

6. L’assistenza emergenziale è fornita nel rigoroso rispetto sia del pertinente acquis dell’Unione sia degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

7. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 32, paragrafo 4. Tale atto rimane in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

Articolo 26

Finanziamento cumulativo e alternativo

1. Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito dello Strumento può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2. In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo Plus possono sostenere le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza quale definito all’articolo 2, punto 45), di tale regolamento. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza, le azioni devono essere conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito dello Strumento;

b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e

c) non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

SEZIONE 5

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

Sottosezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 27

Sorveglianza e rendicontazione

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell’allegato V del presente regolamento.