Progetto

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

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L 251/72 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021

SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Articolo 19

Ambito di applicazione

La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma.

Articolo 20

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti:

a) i soggetti giuridici stabiliti:

i) in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii) in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini dello

Strumento.

2. Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le persone fisiche.

3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dello Strumento.

Articolo 21

Azioni dell’Unione

1. Su iniziativa della Commissione, lo Strumento può essere utilizzato per finanziare azioni dell’Unione relative agli obiettivi dello Strumento conformemente all’allegato III.

2. Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

4. I membri del comitato di valutazione che valuta le proposte, di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.

5. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (51).

(51) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).