Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto
15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/73
Articolo 22
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Strumento può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.
Articolo 23
Audit
Gli audit sull’uso del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, degli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.
Articolo 24
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell’Unione e sono fornite informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriata esporre pubblicamente tali informazioni o la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento all’origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente in merito alle azioni in questione ed espongono l’emblema dell’Unione.
2. Al fine di raggiungere il più ampio pubblico possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle azioni svolte a titolo dello Strumento e sui risultati ottenuti.
Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi dello Strumento.
3. La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all’articolo 8. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.
SEZIONE 4
Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta
Articolo 25
Assistenza emergenziale
1. Il Fondo fornisce assistenza finanziaria per far fronte a necessità urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate.
In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili.
2. L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.