Progetto

Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto

L 251/70 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021

2. Quando utilizzano il sostegno operativo, gli Stati membri si conformano al pertinente acquis dell’Unione.

3. Gli Stati membri illustrano, nel programma e nelle relazioni annuale in materia di performance di cui all’articolo 29, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuirà al conseguimento degli obiettivi dello Strumento. Prima dell’approvazione del programma degli Stati membri, e previa consultazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, se del caso, di eu-LISA nell’ambito di competenza di tali agenzie a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili in esito alle valutazioni Schengen e alle valutazioni delle vulnerabilità, comprese le raccomandazioni a seguito di valutazioni Schengen e di valutazioni della vulnerabilità.

4. Fermo restando l’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), il sostegno operativo riguarda le spese coperte dalle spese stabilite nell’allegato VII.

5. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VII in relazione alle spese ammissibili al sostegno operativo.

Articolo 17

Sostegno operativo per il regime di transito speciale

1. Lo Strumento prevede un sostegno per coprire i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l’attuazione del regime di transito agevolato in conformità dei regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE)

n. 694/2003 del Consiglio.

2. Le risorse assegnate alla Lituania per il regime di transito speciale a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono rese disponibili come sostegno operativo supplementare per la Lituania, anche per investimenti in infrastrutture, in conformità delle spese ammissibili al sostegno operativo nell’ambito del suo programma di cui all’allegato VII.

3. In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, la Lituania può utilizzare gli importi ad essa assegnati conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), per finanziare il sostegno operativo in aggiunta all’importo di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

4. La Commissione e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino cambiamenti tali da incidere sull’esistenza o sul funzionamento del regime di transito speciale.

5. In seguito a una richiesta motivata da parte della Lituania, le risorse assegnate per il regime di transito speciale di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), sono riesaminate e, se necessario, adeguate prima dell’adozione dell’ultimo programma di lavoro per lo strumento tematico di cui all’articolo 8, nei limiti delle risorse di bilancio di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), attraverso lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

Articolo 18

Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali

1. Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento ai fini dell’esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell’Unione («organizzazioni internazionali»).

2. Fatti salvi l’articolo 83, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 129 del regolamento finanziario, se l’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione non è tenuta ad effettuare le verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l’organizzazione internazionale trasmetta all’autorità di gestione i documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.