Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/77
Articolo 30
Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente
1. Per la sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 sono utilizzati, ove opportuno, i codici per le tipologie di intervento indicate all’allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VI.
2. Gli indicatori di cui all’allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 31
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 17, articolo 16, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 30, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 17, articolo 16, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 30, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 13, paragrafo 17, dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’articolo 27, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 30, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 32
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato per i fondi Interno»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.