Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/75
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi specifici indicati all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
4. La Commissione riferisce anche in merito all’uso dello strumento tematico di cui all’articolo 8 destinata a sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi e alla quota di strumento tematico utilizzata per sostenere tali azioni.
5. Il sistema di rendicontazione in materia di performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
6. Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi dello Strumento nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare l’allegato VIII allo scopo di rivedere o completare gli indicatori, ove considerato necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni che gli Stati membri devono fornire. Un’eventuale modifica dell’allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l’entrata in vigore della modifica stessa.
Articolo 28
Valutazione
1. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:
a) l’efficacia dello Strumento, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le
informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 29 e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII;
b) l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate allo Strumento e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in
atto per la sua attuazione;
c) il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate all’allegato II;
d) il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito dello Strumento e il sostegno
fornito da altri fondi dell’Unione;
e) il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito dello Strumento.
Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, quale parte del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020.
2. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Va inoltre valutato l’impatto dello Strumento.
3. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.
4. La Commissione garantisce che le informazioni contenute nelle valutazioni intermedia e retrospettiva siano rese accessibili al pubblico, tranne in casi debitamente giustificati in cui la divulgazione delle informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di funzionamento o di sicurezza delle frontiere esterne nell’ambito della gestione europea integrata delle frontiere, sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali.