Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
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15.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 251/81
6. Ai fini dell’assegnazione iniziale del finanziamento, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più
recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la valutazione del carico di lavoro si basa sulle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. La valutazione del carico di lavoro si basa sui seguenti fattori:
a) alle frontiere esterne terrestri e alle frontiere esterne marittime:
i) il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;
ii) il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne;
b) negli aeroporti:
i) il 70 % per il numero di attraversamenti delle frontiere esterne ai valichi di frontiera;
ii) il 30 % per il numero di cittadini di paesi terzi cui è negato l’ingresso alle frontiere esterne;
c) presso gli uffici consolari:
i) il numero delle domande di visto per soggiorni di breve durata o per i transiti aeroportuali.
7. Le cifre di riferimento per il numero di uffici consolari di cui al punto 4, lettera a), sono calcolate in base alle
informazioni notificate alla Commissione conformemente all’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.
8. Le cifre di riferimento per il carico di lavoro di cui:
a) al punto 6, lettera a), punto i), e al punto 6, lettera b), punto i), sono le statistiche più recenti fornite dagli Stati membri in conformità con il diritto dell’Unione;
b) al punto 6, lettera a), punto ii), e al punto 6, lettera b), punto ii), sono le statistiche più recenti elaborate dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione;
c) al punto 6, lettera c), sono le statistiche più recenti sui visti di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009; Nei casi in cui gli Stati membri non abbiano fornito le statistiche rilevanti, sono usati i dati più recenti disponibili per tali Stati membri. Se per un determinato Stato membro non esiste alcun dato disponibile, la cifra di riferimento è pari a zero.
9. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera fornisce alla Commissione una relazione sulle risorse, ripartite
per frontiere esterne terrestri, frontiere esterne marittime e aeroporti, di cui al punto 1, lettera c). Parti di tale relazione possono essere classificate, ove opportuno, a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2019/1896. Previa consultazione della Commissione, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera rende pubblica una versione non classificata della relazione.
10. Ai fini dell’assegnazione iniziale, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto
per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2017, 2018 e 2019. Ai fini della revisione intermedia, la relazione di cui al punto 9 del presente allegato individua il livello medio di impatto per ciascuna sezione di frontiera in base alle cifre medie più recenti riguardanti gli anni 2021, 2022 e 2023. Essa determina i seguenti specifici fattori di ponderazione per sezione applicando i livelli di impatto determinati in conformità dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1896:
a) fattore 1: livello di impatto basso;
b) fattore 3: livello di impatto medio;
c) fattore 5: livello di impatto alto e critico.
(2) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).