Progetto
Consultazione 2021/82: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 46 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 33Fedlex · Progetto
L 251/80 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.7.2021
ALLEGATO I
Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per i programmi degli stati membri in regime di gestione concorrente
1. Le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell’articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a) ogni Stato membro riceve dallo Strumento un importo fisso pari a 8 000 000 EUR a prezzi correnti soltanto all’inizio del periodo di programmazione, ad eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR a prezzi correnti;
b) un importo di 200 568 000 EUR per il regime di transito speciale di cui all’articolo 17 è assegnato alla Lituania soltanto all’inizio del periodo di programmazione; e
c) le rimanenti risorse di bilancio di cui all’articolo 10 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
i) il 30 % per le frontiere esterne terrestri;
ii) il 35 % per le frontiere esterne marittime;
iii) il 20 % per gli aeroporti;
iv) il 15 % per gli uffici consolari.
2. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punti i) e ii), per le frontiere esterne terrestri e per le
frontiere esterne marittime sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a) il 70 % per la lunghezza ponderata delle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime; e
b) il 30 % per il carico di lavoro alle rispettive frontiere esterne terrestri e marittime, determinato conformemente al punto 6, lettera a).
La lunghezza ponderata di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è stabilita applicando i fattori di ponderazione di cui al paragrafo 10 per ciascuna specifica sezione di frontiera esterna.
3. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iii), per gli aeroporti sono ripartite tra gli Stati
membri in funzione del carico di lavoro nei rispettivi aeroporti, determinato a norma del punto 6, lettera b).
4. Le risorse di bilancio disponibili di cui al punto 1, lettera c), punto iv), per gli uffici consolari sono ripartite tra gli Stati
membri come segue:
a) il 50 % per il numero di uffici consolari, esclusi i consolati onorari, degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); e
b) il 50 % per il carico di lavoro in relazione alla gestione della politica dei visti presso gli uffici consolari degli Stati membri nei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1806, determinato a norma del punto 6, lettera c), del presente allegato.
5. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al punto 1, lettera c), punto ii), del presente allegato con «frontiere esterne
marittime» si intende il limite esterno del mare territoriale degli Stati membri ai sensi degli articoli da 4 a 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tuttavia, la definizione di «frontiere esterne marittime» tiene conto dei casi in cui sono state condotte operazioni periodiche a lungo raggio in zone che presentano una minaccia elevata al di fuori del limite esterno del mare territoriale degli Stati membri per impedire l’immigrazione irregolare o l’ingresso illegale. La definizione di «frontiere esterne marittime» a tale proposito è determinata tenendo conto dei dati operativi degli ultimi due anni forniti dagli Stati membri interessati e valutati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini della relazione di cui al punto 9 del presente allegato. Tale definizione è utilizzata esclusivamente ai fini del presente regolamento.
(1) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).