Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
prevede già che con l’entrata in vigore della LCaGi saranno abrogate le basi legali del CP riguardanti il casellario giudiziale.
Tuttavia la modifica dell’articolo 365 CP sarebbe inutile fin dall’inizio qualora il decreto federale concernente i regolamenti modificativi ETIAS entrasse in vigore contemporaneamente alla LCaGi o solamente dopo la stessa. L’accesso della NES a VOSTRA deve poggiare unicamente sull’articolo 46 lettera f numero 4 LCaGi. Il coordinamento tra leggi previsto nell’allegato 2 del presente decreto federale tra la modifica proposta della LCaGi e del CP garantisce che, con l’entrata in vigore della LCaGi, non sia più attuata la modifica dell’articolo 365 capoverso 2 lettera gbisCP.
7.7 Coordinamento con il progetto LPCEG
Dato che l’ETIAS entrerà in funzione già a fine 2022 e si prevedono i primi ricorsi a partire dal 2023, fino all’entrata in vigore del progetto per la legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia LPCEG (attualmente prevista per il 2026) occorre individuare una soluzione tecnica temporanea che garantisca una comunicazione semplice ed efficiente nel quadro della procedura di ricorso ETIAS tra il Tribunale amministrativo federale, i ricorrenti e l’autorità inferiore. Il TAF dovrà pertanto istituire una propria piattaforma di trasmissione per queste procedure di ricorso. Il progetto LPCEG dovrà tenere conto di questo sviluppo; il coordinamento verrà effettuato nel quadro del progetto LPCEG.
8 Ripercussioni del trattato e del testo di attuazione
8.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’introduzione dell’ETIAS e la conseguente trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti (UE) 2021/1150 e 2021/1152 comportano un onere finanziario e di personale per l’Amministrazione federale e i Cantoni, esposto in modo dettagliato nel messaggio del 6 marzo 2020 relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.96 Inoltre i costi per le risorse esterne destinate al progetto saranno finanziati in larga parte con risorse centrali TIC e rientreranno nel credito d’impegno IV per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, chiesto dal Consiglio federale nel messaggio del 4 settembre 201997.
Poiché è già stata considerata nel credito d’impegno IV, la creazione dell’N-ETIAS non comporta costi supplementari e nemmeno un aumento dei costi d’esercizio.
Inoltre ulteriori costi saranno connessi alla creazione della piattaforma per la trasmissione sicura nell’ambito della procedura di ricorso ETIAS (per i dettagli al riguardo
v. punto 5.4.3). Le spese di progetto una tantum ammontano a 230 000 franchi. Il
96 FF 2020 2577
97 Messaggio del 4 settembre 2019 concernente un credito d’impegno per lo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino, FF 2019 5095.