Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
dell’autorizzazione ai viaggi. Nell’N-ETIAS sono conservati solamente per la durata del trattamento manuale delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS o finché il record è presente nell’elenco di controllo ETIAS.
Inoltre i rappresentanti dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del Garante europeo della protezione dei dati, del Comitato europeo per la protezione dei dati e dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali parteciperanno a un «Fundamental Rights Guidance Board». Si tratta di un organo di consulenza indipendente che valuterà gli effetti sui diritti fondamentali dell’elaborazione delle domande e delle regole di verifica (indicatori di rischio) e prescriverà linee guida all’«ETIAS Screening Board».
A norma dell’articolo 46 lettera d del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio105 è stato consultato il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) che il 13 marzo 2019 ha trasmesso un parere rispetto alla proposta di istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)106. Il GEPD ha sottolineato la complessità del progetto che coinvolge ben cinque sistemi d’informazione dell’UE. Tale complessità si ripercuote non solo sulla protezione dei dati, ma anche sulla governance e sul controllo di questi cinque sistemi. La parte principale riguarda il parere sull’ECRIS-TCN, non vincolante per la Svizzera. Inoltre il GEPD rimarca la necessità di effettuare una valutazione dei rischi dei sistemi d’informazione UE e una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
9.6 Subordinazione al freno alle spese
Il presente progetto non prevede nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il progetto non è pertanto subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
105 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
106 Osservazioni formali del GEPD sulle due proposte che stabiliscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS; disponibili in francese, tedesco e inglese su https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/comments/formal-comments-edps-conditions-accessing-other-eu_en