Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine

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Rapporto esplicativo

9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen la Svizzera rispetta i propri impegni nei confronti dell’UE, stipulati nel quadro dell’AAS, e garantisce controlli unitari alla frontiera esterna Schengen. I regolamenti recepiti si ripercuotono su altri atti giuridici di Schengen quali i regolamenti EES, ETIAS e VIS, i due regolamenti sull’interoperabilità e i regolamenti VIS.

Il recepimento dei due regolamenti UE e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

9.3 Forma dell’atto (decreto federale, testo di attuazione)

Il recepimento dei due regolamenti UE non implica l’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200299 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni importanti quelle che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge federale.

I presenti scambi di note sono conclusi a tempo indeterminato, possono però essere denunciati in qualsiasi momento e non prevedono alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. Tuttavia il recepimento dei due regolamenti ETIAS comporta la modifica di alcune leggi. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).

Ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.

Le disposizioni di legge proposte sono necessarie ad attuare il regolamento ETIAS e derivano direttamente dagli obblighi ivi previsti. Il disegno dell’atto normativo può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.

99 RS 171.10