Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/84: Recepimento e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (Sviluppi dell’acquis di Schengen) · 78 pagine
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Rapporto esplicativo
9.4 Delega di competenze legislative
Art. 108dtercpv. 2 LStrI
Questa delega di competenze poggia sull’articolo 16 lettera a LTAF secondo cui il TAF può emanare regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a rappresentanti d’ufficio, periti e testimoni.
Art. 108k cpv. 2 LStrI
Questa delega di competenza al Consiglio federale si basa sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Si tratta qui di disposizioni che contengono norme di diritto necessarie per l’attuazione delle prescrizioni legali nonché del regolamento ETIAS.
9.5 Protezione dei dati
Il nuovo articolo 108dterLStrI crea una base legale per il trattamento dei dati personali nell’N-ETIAS.
Il trattamento dei dati poggia sulla legge federale sulla protezione dei dati (LPD)100 e, dopo la sua entrata in vigore il 25 settembre 2020101, sulla nuova LPD ed è assoggettato alla sorveglianza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).102 Il trattamento e la comunicazione dei dati sono disciplinati nell’articolo 108j LStrI, la sorveglianza e l’esecuzione nell’articolo 108k LStrI.
Nell’UE il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio103 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio104.
I dati personali registrati nell’ETIAS dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario. Sono conservati per la validità dell’autorizzazione al viaggio e per un’eventuale procedura di ricorso oppure per cinque anni a decorrere dall’ultima decisione in caso di rifiuto, annullamento o revoca
100 RS 235.1
101 FF 2020 6695
102 Cfr. art. 27 LPD (RS 235.1) nonché art. 4 e 49 segg. della nuova legge federale del 2 settembre 2020 sulla protezione dei dati (FF 2020 6695).
103 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
104 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.