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Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 6 pagine
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Legge sui cartelli FF …
risulti l’indizio che tali concentrazioni ostacolano in modo significativo una concorrenza efficace, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante sul mercato.
2La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall’esame risulta che quest’ultima:
a. ostacola in modo significativo una concorrenza efficace, in particolare creando o rafforzando una posizione dominante sul mercato; e
b. non comporta, per i richiedenti, alcun vantaggio in termini di efficienza comprovato dalle imprese interessate che risulti specificamente dalla concentrazione e che compensi gli svantaggi derivanti dall’ostacolo significativo alla concorrenza.
Art. 12 Azioni per limitazioni illecite della concorrenza
Chiunque sia minacciato o leso nei suoi interessi economici da una limitazione illecita della concorrenza può chiedere:
a. la soppressione o la cessazione della limitazione della concorrenza;
b. la constatazione dell’illiceità della limitazione della concorrenza;
c. il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni3;
d. la consegna dell’utile illecito conformemente alle disposizioni della gestione d’affari senza mandato.
Art. 12a Prescrizione
1La prescrizione dei crediti derivanti da una limitazione illecita della concorrenza non decorre o, se è iniziata, resta sospesa dall’avvio di un’inchiesta concernente tale limitazione fino alla sua conclusione definitiva.
2Il capoverso 1 si applica per analogia anche qualora la Commissione europea avvii un procedimento sulla base dell’articolo 11 paragrafo 1 dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
Art. 13 Esercizio dell’azione di soppressione e di cessazione
Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, su richiesta dell’attore il giudice può segnatamente:
a. constatare che i contratti sono in tutto o in parte nulli;
b. ordinare che il responsabile della limitazione della concorrenza concluda con l’attore contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.
3RS 220