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Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 6 pagine
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Legge sui cartelli FF …
a. Abrogata
4Non vi è inoltre sanzione se l’impresa annuncia una pratica prima di attuarla. All’impresa è tuttavia comminata la sanzione per il periodo a partire dall’apertura dell’inchiesta di cui all’articolo 27 se mantiene la pratica dopo che, nei due mesi successivi all’annuncio:
a. sono state avviate un’inchiesta preliminare ai sensi dell’articolo 26 e, nello stesso periodo o successivamente, un’inchiesta ai sensi dell’articolo 27; oppure
b. è stata avviata un’inchiesta ai sensi dell’articolo 27.
5Qualora un’impresa fornisca volontariamente le prestazioni di cui all’articolo 12 lettere c e d, su richiesta dell’impresa la Commissione della concorrenza o l’autorità di ricorso può ridurre in misura adeguata la sanzione oppure ordinare la restituzione di una parte adeguata dell’importo versato a titolo di sanzione.
Titolo prima dell’articolo 53a
Sezione 7: Emolumenti e spese ripetibili
Art. 53a Emolumenti
1Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:
a. le procedure di cui agli articoli 26–30;
b. l’esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 26–30;
c. consulenze, pareri, l’esame di annunci ai sensi dell’articolo 49a capoverso 4 e altri servizi.
1bisÈ tenuto a pagare gli emolumenti chiunque occasiona un procedimento amministrativo o i servizi di cui al capoverso 1. Non pagano alcun emolumento:
a. i terzi in seguito alla cui denuncia è avviata una procedura conformemente agli articoli 26–30;
b. gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta preliminare se dalla stessa non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza;
c. gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati.
2Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
3Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particolare in caso di sospensione delle procedure.