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Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 6 pagine
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Legge sui cartelli FF …
Art. 42a Inchieste nelle procedure secondo l’Accordo sul trasporto aereo tra
la Svizzera e l’Unione europea
1La Commissione della concorrenza è l’autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi dell’Unione europea secondo l’articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
2Un’impresa che si oppone alla verifica effettuata nell’ambito di una procedura basata sull’articolo 11 dell’Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione europea, a misure di inchiesta secondo l’articolo 42.
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 44a Termini ordinatori
1Per lo svolgimento di una procedura si applicano di norma i seguenti termini:
a. 12 mesi dall’apertura di un’inchiesta preliminare ai sensi dell’articolo 26 fino alla sua conclusione;
b. 30 mesi dall’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 27 fino alla decisione della Commissione della concorrenza;
c. 18 mesi dalla presentazione di un ricorso contro una decisione della Commissione della concorrenza fino alla decisione del Tribunale amministrativo federale;
d. 3 mesi dalla presentazione di un ricorso contro una decisione della Commissione della concorrenza concernente una concentrazione di imprese fino alla decisione del Tribunale amministrativo federale;
e. 12 mesi dalla presentazione di un ricorso contro una decisione del Tribunale amministrativo federale fino alla decisione del Tribunale federale.
2In caso di rinvio all’istanza precedente, di norma quest’ultima è tenuta a prendere una decisione entro 12 mesi.
3In caso di prolungamento della procedura imputabile ai partecipanti, in particolare in caso di ricorso contro le decisioni incidentali e le apposizioni di sigilli secondo l’articolo 50 capoverso 3 DPA7, i termini menzionati nei capoversi 1 e 2 si estendono di conseguenza.
4Qualora non si pronunci entro i termini menzionati nei capoversi 1 e 2, l’autorità in questione è tenuta a comunicarne i motivi ai partecipanti alla procedura.
Art. 49a cpv. 3 lett. a nonché cpv. 4 e 5
3 Non vi è sanzione se: