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Consultazione 2021/95: Revisione parziale della legge sui cartelli (LCart) · 6 pagine

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Legge sui cartelli FF …

Art. 27 cpv. 1 secondo periodo

... L’inchiesta è aperta anche se la segreteria vi è invitata dalla Commissione o dal DEFR.

Art. 32 cpv. 3

3D’intesa con le imprese partecipanti, la Commissione della concorrenza può prorogare i termini al massimo di un mese per motivi importanti.

Art. 33 cpv. 2 e 4

2Le imprese interessate non possono effettuare la concentrazione durante la procedura di esame. Su richiesta delle imprese partecipanti, la Commissione della concorrenza può tuttavia autorizzare eccezionalmente l’esecuzione provvisoria della concentrazione.

4D’intesa con le imprese partecipanti, la Commissione della concorrenza può prorogare il termine di cui al capoverso 3 al massimo di due mesi per motivi importanti.

Art. 34 Effetti giuridici

1Gli effetti di diritto civile di una concentrazione soggetta ad autorizzazione rimangono sospesi, fatti salvi i casi in cui il termine stabilito dall’articolo 32 capoversi 1 e 3 decorra o sia stata autorizzata l’esecuzione provvisoria.

2La concentrazione è considerata autorizzata se la Commissione della concorrenza non decide in merito entro il termine stabilito dall’articolo 33 capoversi 3 e 4, a meno che non constati mediante decisione che è stata impedita ad effettuare l’esame da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

Art. 39 cpv. 2

2La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

Art. 42 cpv. 2 e 3

2Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni domiciliari nonché perquisizioni di persone e oggetti e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi si applicano per analogia gli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo (DPA). Le perquisizioni e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.

3Ai rimedi giuridici contro i provvedimenti di cui al capoverso 2 si applicano gli articoli 26 capoverso 1 e 28 DPA. La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale penale federale.

5 RS 313.0