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Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 7 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFiPo)

del…

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 76c capoverso 4, 76d capoverso 6, 76g e 91 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP),

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Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina:

a. le modalità dell'obbligo dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale e dei membri senza partito dell'Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento;

b. le modalità dell'obbligo delle persone fisiche e giuridiche e delle società di persone che conducono una campagna in vista di una votazione federale oppure di un’elezione nel Consiglio nazionale o nel Consiglio degli Stati di rendere pubblico il loro finanziamento;

c. l’autorità competente e le modalità per il controllo e la pubblicazione dei dati e dei documenti da trasmettere.

2 Concretizza la cerchia dei partiti soggetti all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a. entrate: afflusso una tantum o ricorrente di denaro o beni materiali, servizi forniti gratuitamente o a un prezzo inferiore a quello di mercato se il fornitore è solito proporli a titolo commerciale, nonché fondi propri impiegati per una determinata campagna;

RS ..........

2 RS 161.1

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