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Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

f. per i partiti:

1. le entrate risultanti dai contributi dei membri,

2. le entrate risultanti dai contributi legati a un mandato.

Art. 5 Modalità per rendere pubbliche le liberalità superiori a 15 000

franchi

1 Per la comunicazione di liberalità superiori a 15 000 franchi, i dati secondo l'articolo 76d capoverso 4 LDP sono inseriti nel registro informatizzato di cui all'articolo 6 capoverso 2. Sono documentati alla ricezione della liberalità o al più tardi con il conto finale, presentando un estratto contabile e una conferma del donatore o un estratto bancario.

2 È considerato donatore la persona fisica o giuridica o la società di persone che ha elargito la liberalità in origine al fine di sostenere l'attore politico.

3 La liberalità è considerata concessa se

a. il destinatario ne dispone;

b. è stata promessa in vista di una campagna, ma non ancora fornita, e il destinatario può, in buona fede, presumere di riceverla.

4 Per le liberalità non monetarie, sono indicati il valore materiale e il tipo di servizio, nonché il valore calcolato dei beni e dei servizi comunicati; il valore è calcolato al prezzo di mercato.

5 La comunicazione secondo l'articolo 76d capoverso 2 LDP va fatta entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione o dalla presa di conoscenza della liberalità concessa.

Art. 6 Comunicazione

1 Gli attori politici comunicano i loro dati e documenti finanziari secondo gli articoli 76b e 76c LDP, nonché le loro generalità (cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio oppure ragione sociale e sede), inserendoli tempestivamente e di propria iniziativa in un registro informatizzato.

2 Il registro informatizzato è messo a disposizione e gestito dal CDF.

3 In via eccezionale i dati di cui al capoverso 1 possono essere trasmessi anche in forma cartacea per via postale. Il CDF mette a disposizione gli appositi moduli.

Sezione 3: Obbligo dei partiti e dei deputati senza partito di rendere pubblico il loro finanziamento

Art. 7 Partiti e membri senza partito dell’Assemblea federale soggetti

all'obbligo

Sono soggetti all'obbligo di rendere pubblico il loro finanziamento:

a. i partiti rappresentati nell’Assemblea federale, che siano organizzati su scala nazionale oppure esclusivamente sul piano cantonale, regionale o comunale;