Progetto
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. i membri senza partito dell'Assemblea federale, eletti come tali o usciti dal partito nel corso del loro mandato.
Art. 8 Obbligo dei partiti di rendere pubbliche le loro entrate
1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico annualmente il loro finanziamento per l'anno civile.
2 Comunicano i dati di cui agli articoli 76b e 76c LDP entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 9 Obbligo dei membri senza partito dell'Assemblea federale di rendere
pubbliche le liberalità
1 I membri senza partito dell'Assemblea federale rendono pubbliche annualmente le liberalità monetarie e non monetarie per l'anno civile secondo l'articolo 76b capoverso 3 LDP.
2 Comunicano le liberalità entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3 Vanno comunicate le liberalità ricevute mentre il deputato non è membro di un partito.
Sezione 4 Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento
Art. 10 Obbligo di rendere pubbliche le entrate preventivate e le liberalità
superiori a 15 000 franchi
1 Gli addetti alle campagne rendono pubbliche le entrate destinate a finanziare campagne in vista di elezioni o di votazioni secondo l'articolo 76c LDP. Le entrate sono suddivise come indicato all'articolo 4 capoverso 1.
2 Se possono presumere che le spese da sostenere supereranno i 50 000 franchi, gli addetti alla campagna rendono pubbliche le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi entro i termini di cui all'articolo 76d capoverso 1 LDP.
3 Se ciò emerge soltanto una volta scaduto il termine, le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi sono comunicate entro cinque giorni lavorativi.
4 Va inoltre segnalata la campagna alla quale sono destinate le entrate. È sufficiente indicare i candidati o i gruppi di candidati sostenuti o l'esito auspicato della votazione.
Art. 11 Obbligo di rendere pubblico il conto finale
1 Gli addetti alla campagna rendono pubblico il conto finale delle entrate al termine della campagna se le spese sostenute superano i 50 000 franchi.
2 Il conto finale comprende i dati di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 4.