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Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 7 pagine

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b. i membri senza partito dell'Assemblea federale, eletti come tali o usciti dal partito nel corso del loro mandato.

Art. 8 Obbligo dei partiti di rendere pubbliche le loro entrate

1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico annualmente il loro finanziamento per l'anno civile.

2 Comunicano i dati di cui agli articoli 76b e 76c LDP entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 9 Obbligo dei membri senza partito dell'Assemblea federale di rendere

pubbliche le liberalità

1 I membri senza partito dell'Assemblea federale rendono pubbliche annualmente le liberalità monetarie e non monetarie per l'anno civile secondo l'articolo 76b capoverso 3 LDP.

2 Comunicano le liberalità entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3 Vanno comunicate le liberalità ricevute mentre il deputato non è membro di un partito.

Sezione 4 Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento

Art. 10 Obbligo di rendere pubbliche le entrate preventivate e le liberalità

superiori a 15 000 franchi

1 Gli addetti alle campagne rendono pubbliche le entrate destinate a finanziare campagne in vista di elezioni o di votazioni secondo l'articolo 76c LDP. Le entrate sono suddivise come indicato all'articolo 4 capoverso 1.

2 Se possono presumere che le spese da sostenere supereranno i 50 000 franchi, gli addetti alla campagna rendono pubbliche le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi entro i termini di cui all'articolo 76d capoverso 1 LDP.

3 Se ciò emerge soltanto una volta scaduto il termine, le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi sono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

4 Va inoltre segnalata la campagna alla quale sono destinate le entrate. È sufficiente indicare i candidati o i gruppi di candidati sostenuti o l'esito auspicato della votazione.

Art. 11 Obbligo di rendere pubblico il conto finale

1 Gli addetti alla campagna rendono pubblico il conto finale delle entrate al termine della campagna se le spese sostenute superano i 50 000 franchi.

2 Il conto finale comprende i dati di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 4.