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Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione 5: Controllo e pubblicazione

Art. 12 Controllo formale

Il CDF controlla se le comunicazioni sono complete e sono state trasmesse entro il termine stabilito. Sono soggetti al controllo tutti i dati e i documenti secondo gli articoli 4 e 5.

Art. 13 Controllo materiale per campionatura

1 Per ogni votazione ed elezione, nonché a intervalli annuali per i partiti, il CDF accerta la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura.

2 Il controllo comprende anche la verifica se gli attori politici hanno comunicato tutti i dati e i documenti richiesti dalla legge.

3 D'intesa con gli attori politici, i controlli per campionatura possono svolgersi sul posto.

Art. 14 Collaborazione

Il CDF può chiedere agli attori coinvolti di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie.

Art. 15 Pubblicazione dei dati e dei documenti

1 Il CDF può integrare i dati e i documenti pubblicati con informazioni fattuali e statistiche, nella misura in cui servano a illustrare e concretare i dati di cui agli articoli 76b e76c LDP.

2 Non sono pubblicati i documenti giustificativi di un dato comunicato, come estratti bancari e ricevute.

3 Se è stabilito un termine suppletorio secondo l'articolo 76e capoverso 2 LDP, il termine di cui all'articolo 76f capoverso 2 LDP resta immutato.

Art. 16 Modalità della pubblicazione

1 Al momento della pubblicazione, il CDF segnala di non garantire la correttezza dei dati e dei documenti pubblicati.

2 I dati e i documenti trasmessi sono pubblicati anche se si sospetta una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento ed è avviato un procedimento penale.

3 Se è stata emessa una sentenza penale passata in giudicato, il CDF la indica nei dati e i documenti senza commentarla.