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Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 7 pagine

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Art. 17 Data di pubblicazione delle comunicazioni dei partiti e dei deputati

senza partito

Il CDF pubblica i dati sui partiti e i deputati senza partito entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 18 Durata della pubblicazione

1 Il CDF pubblica i dati e i documenti per cinque anni.

2 Il termine decorre dalla trasmissione dei dati e dei documenti.

3 La conservazione dei dati e dei documenti è retta dalla legge federale del 26 giugno 19983 sull'archiviazione.

Sezione 6: Restituzione di liberalità di provenienza illecita

Art. 19

1 Le liberalità anonime o provenienti dall'estero sono restituite entro 30 giorni dalla loro ricezione.

2 Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al CDF entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al capoverso 1. Il CDF disciplina le modalità del versamento o della consegna alla Confederazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 23 ottobre 2022.

Art. 21 Inizio dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento

1 L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne elettorali secondo l'articolo 76c capoversi 1 e 3 LDP si applica a partire dal 23 ottobre 2022 in vista delle elezioni nazionali del 22 ottobre 2023.

2 L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento secondo l'articolo 76b LDP si applica a partire dal 1° gennaio 2023.

3 L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento delle campagne di votazione secondo l'articolo 76c capoverso 1 LDP si applica a partire dal 4 marzo 2023 in vista della votazione federale del 3 marzo 2024.

3 RS 152.1