Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine

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MFÄF e SVO aderiscono ai pareri di SMVS e SMSR, mentre 41 medici soprattutto del Canton Vallese respingono fermamente le modifiche proposte e aderiscono al parere della loro società cantonale.

SMT accoglie con favore il fatto che, per adempiere i compiti previsti dall’articolo 21 capoverso 2 lettere a–c LAMal, in futuro gli assicuratori dovranno fornire all’UFSP dati concernenti le persone assicurate. Tuttavia, ritiene imperativo garantire che sia impossibile risalire a un assicurato e che il suo anonimato sia debitamente salvaguardato. Dal punto di vista del settore medtech, inoltre, gli articoli 28b e 28c OAMal sono fondamentali. SMT è del parere che la pubblicazione su un portale della Confederazione sia giusta e importante perché garantisce che non solo i fornitori di dati (assicuratori) e le autorità possano beneficiare delle conoscenze risultanti dai dati raccolti. I dati devono essere resi fruibili al grande pubblico e in particolare alla ricerca e alla scienza nonché alle aziende medtech attive nel sistema sanitario svizzero. L’attenzione non deve focalizzarsi solo sui dati concernenti i costi, ma anche sui benefici prodotti e la loro qualità. A medio termine, la realizzazione di un ecosistema dei dati sanitari contribuirà a massimizzare i benefici per il paziente lungo l’intero percorso di cura. Per ottenere risultati terapeutici ottimali a costi sostenibili, SMT chiede la registrazione e la valutazione a lungo termine di indicatori di qualità.

Organizzazioni della sanità pubblica – Assicuratori

curafutura osserva che, in linea di principio, le disposizioni di legge prevedono dati aggregati e che solo in casi eccezionali motivati l’autorità di vigilanza può ricorrere a dati individuali (dati a livello delle persone assicurate). Le modifiche proposte non rispettano questo principio fondamentale e corrispondono essenzialmente a una procura in bianco rilasciata all’autorità di vigilanza per la rilevazione di dati individuali ciò che curafutura rifiuta categoricamente. Se il Consiglio federale non farà un passo indietro su questa proposta, chiede che gli assicuratori abbiano accesso ai dati in virtù del diritto alla comprensibilità. Inoltre, rifiuta qualsiasi fornitura infrannuali perché ritiene che non apporti alcun beneficio aggiuntivo ma comporti notevoli costi amministrativi supplementari.

Secondo santésuisse, i servizi interessati devono poter accedere ai dati e ai risultati delle valutazioni effettuate con essi, nel rispetto dell’anonimato degli assicurati e degli assicuratori. È d’accordo con il fatto che la scienza e la ricerca possano utilizzare i dati a condizione che il richiedente adempia i relativi presupposti di legge e che le disposizioni sulla protezione dei dati siano rispettate. Richiama l’attenzione sul testo del nuovo articolo 21 capoverso 2 LAMal secondo cui i dati devono essere trasmessi in forma aggregata e il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato. Sostiene che questa formulazione non vincolante permette di concludere che la fornitura di dati individuali rappresenta un’eccezione. A suo modo di vedere, le forniture di dati previste dall’articolo 28 AP-OA-Mal vanno ben oltre questo principio visto che riguardano esclusivamente dati individuali. Inoltre, non è né chiara né motivata la ragione per cui si debbano fornire dati individuali in questo contesto. L’accumulo di dati individuali non è adatto per consentire i guadagni in termini di conoscenze descritti dall’UFSP. A questo proposito, santésuisse esorta a tenere presente l’entrata in vigore, il 1° settembre 2023, della nuova legge sulla protezione dei dati, che pone fortemente l’accento sui principi di proporzionalità, adeguatezza e minimizzazione di ogni fornitura di dati. Riguardo alla periodicità delle trasmissioni, reputa ancora sufficiente una cadenza annua. Rilevazioni più frequenti non sono proporzionate e generano notevoli oneri amministrativi supplementari per gli assicuratori. A suo parere, nell’articolo 28 AP-OAMal non sono indicati esplicitamente gli scopi della comunicazione di dati analogamente a quanto proposto nell’avamprogetto per l’articolo 62a capoverso 1 OVAMal e al vigente articolo 28 capoverso 1 OAMal. Bisogna che sia chiaramente definito il motivo della futura rilevazione dei dati di cui alle lettere a e b. La lettera c del nuovo articolo 28 AP-OAMal disciplina la sorveglianza