Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/12: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e la seconda parte delle misure di contenimento dei costi del pacchetto 1a) · 68 pagine
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benchmarking). Dovrebbero inoltre essere menzionati i compiti dell’Amministrazione in materia di analisi e rappresentazione dei dati. L’organizzazione chiede infine lo stralcio dell’articolo 28 capoverso 5.
Organizzazioni della sanità pubblica – Assicuratori
curafutura sostiene, in generale, che le disposizioni di legge prevedono fondamentalmente dati aggregati e che l’UFSP può ricorrere a dati individuali (ossia a livello di singola persona assicurata) solo in caso di eccezioni motivate. Le disposizioni di ordinanza in esame non rispetterebbero questo principio fondamentale e rappresenterebbero una sorta di procura in bianco all’autorità di vigilanza per la rilevazione di dati individuali, ragion per cui curafutura si dice assolutamente contraria. L’organizzazione nota inoltre che la periodicità è stata modificata da «annualmente» a «regolarmente». A suo parere, i compiti di vigilanza possono continuare ad essere svolti anche con trasmissioni annuali dei dati; un eventuale obbligo di comunicazione infrannuale andrebbe quindi respinto in quanto di dubbia utilità e potenzialmente generatore di costi supplementari elevati. curafutura propone di formulare l’articolo 28 capoverso 1 OAMal in modo che preveda unicamente la trasmissione di dati aggregati. L’articolo andrebbe inoltre rivisto nel senso di una sola comunicazione di dati all’anno. Per quanto riguarda l’articolo 28 capoverso 1 lettera a numero 1 OAMal, curafutura propone di stralciare il numero 1 («il codice di collegamento»). Al numero 3 di questa stessa lettera, suggerisce invece di sostituire le parole «la ripartizione dell’assicurato in un gruppo di costo farmaceutico» con «i gruppi di costi farmaceutici». Alla lettera b, le informazioni sulla copertura assicurativa andrebbero preparate in forma aggregata, e alla lettera b numero 4, l’espressione «l’indicazione se la copertura sia sospesa o meno» dovrebbe essere sostituita da «copertura sospesa e copertura non sospesa». Al numero 5 l’espressione «l’indicazione se l’assicurato sia assoggettato alla compensazione dei rischi o meno» andrebbe rimpiazzata da «persone assoggettate alla compensazione dei rischi e persone non assoggettate alla compensazione dei rischi». Alla lettera c, anche le indicazioni dei giustificativi di conteggio relativi ai periodi di copertura secondo la lettera b dovrebbero essere preparate in forma aggregata e andrebbe quindi stralciato il numero 1 («il numero di giustificativo in forma pseudonimizzata»). curafutura ritiene che una collezione di dati dettagliata ed estesa fino a livello di singole persone assicurate non sia proporzionale per i compiti di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettere a–b LAMal e violi quindi un principio fondamentale della legislazione in materia di protezione dei dati. Anche il numero 8 della lettera b («per gli assicurati con una dimissione in uno degli anni precedenti: la data di dimissione») andrebbe stralciato. Per l’articolo 28 capoverso 2 OAMal, curafutura propone di sopprimere l’espressione «o per ogni assicurato». In tal modo la prima frase dell’articolo sarebbe la seguente: «Gli assicuratori devono fornire all’UFSP tutti i dati da comunicare in forma aggregata in formato elettronico». Secondo curafutura, l’articolo 28 capoverso 6 seconda frase OAMal («Per adempiere ulteriori compiti, i dati di cui al capoverso 1 possono essere collegati soltanto con altre fonti di dati precedentemente anonimizzate») deve essere modificato in modo che il capoverso possa ancora prevedere collegamenti di singoli fornitori di prestazioni con altre fonti di dati. Il collegamento di persone assicurate viene però meno in ragione delle modifiche del capoverso 1. Alla luce delle modifiche proposte per il capoverso 1, curafutura segnala che nell’articolo 28 capoverso 8 OAMal il rimando all’articolo 21 capoverso 3 LAMal non sarebbe più necessario. Allo stesso modo, nell’articolo 28 capoverso 9 OAMal, non servirebbe più la disposizione volta a garantire l’anonimato degli assicurati.
santésuisse esprime diverse riserve riguardo alla trasmissione dei dati da parte degli assicuratori. Secondo l’articolo 21 capoverso 2 LAMal, la rilevazione di dati individuali, oltre ai dati aggregati, deve rappresentare un’eccezione. A detta di santésuisse, le comunicazioni di dati previste dall’articolo 28 AP-OAMal ignorerebbero questo principio, riferendosi esclusivamente a dati individuali. Non sarebbe inoltre né evidente né spiegata la ragione per cui in questo caso dovrebbero essere trasmessi dati di singole persone assicurate. santésuisse ritiene che lo