Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 11 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri

parere né il testo della dichiarazione né i commenti chiariscono se la dichiarazione di consenso debba essere firmata.

Secondo un’organizzazione46, l’interessato deve prendere atto anche dei dati elencati alla lettera b.

5.9 Capoverso 3 lettera g (ritiro del consenso)

Per un’organizzazione47 mancano indicazioni chiare sulle condizioni e le conseguenze di un eventuale ritiro del consenso (p. es. distruzione di un eventuale registrazione).

5.10 Capoverso 3 lettera h (rinvio agli art. 20 e 21 CIA70)

La lettera h rimanda all’articolo 20 CIA70 secondo cui l’interessato può farsi assistere da un rappresentante legale. Secondo un Cantone48 la disposizione non chiarisce in che misura anche un avvocato dalla Svizzera possa partecipare per conto del proprio cliente a un’audioconferenza o a una videoconferenza.

5.11 Capoverso 3 lettera i (lingua dell’interrogatorio o dell’audizione)

Secondo un Cantone49 le condizioni concernenti la lingua sono formulate in modo troppo restrittivo. L’interessato deve avere diritto alla traduzione.

5.12 Capoverso 3 lettera j (obbligo legale di mantenere il segreto)

Una partecipante50 propone di riformulare la disposizione ossia indicando che sono fatte salve le disposizioni svizzere di diritto penale sul mantenimento del segreto.

Due altre partecipanti51 vorrebbero che nelle Linee direttive dell’UFG, o altrove, venisse chiarito se nel presente caso si debba tener conto anche della legge sulla protezione dei dati.

5.13 Capoverso 3, manca sottopartizione dedicata alla protezione dei dati

Per un Cantone e un’organizzazione52 la dichiarazione n. 5 dovrebbe includere anche un passaggio sulla sicurezza delle informazioni: l’autorità straniera deve infatti essere sicura che lo strumento elettronico impiegato garantisca la trasmissione di contenuti inalterati e la protezione dei dati dall’accesso di terzi non autorizzati. Anche altri tre Cantoni53 affrontano il tema della sicurezza dei mezzi di comunicazione utilizzati.

Per un’organizzazione54 gli articoli 141a e 141b del Codice di procedura civile recentemente rivisto (CPC)55 devono valere come standard minimi.

46 ODAGE

47 ODAGE

48 ZH

49 ZH

50 WW

51 ODAGE; B&K

52 BE; privatim

53 LU, VD, ZH

54 CIVPRO

55 RS 272; FF 2023 786, entrata in vigore 1° gennaio 2025