Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 11 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri
nicazione elettronici anche in procedimenti civili avviati da Stati che non aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale (ClA70), il che attualmente accade solo in casi eccezionali. Per attuare queste novità occorre adattare sia la dichiarazione n. 5 della Svizzera agli articoli 15, 16 e 17 della ClA70 sia gli articoli 11 e 11a della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP,
RS 291). L’avamprogetto di decreto federale consente al Consiglio federale di modificare la dichiarazione n. 5 e di definirne nel contempo i nuovi contenuti principali. L’articolo 11 AP-LDIP prevede di estendere la nuova normativa agli Stati che non aderiscono alla CIA70.
3 Osservazioni generali sull’avamprogetto
Sedici Cantoni, tre partiti e tre organizzazioni2 sostengono l’avamprogetto senza riserve,
mentre un partito3 lo appoggia in linea generale.
Nove Cantoni, due organizzazioni e quattro altri partecipanti4 sono favorevoli all’avamprogetto eccetto in alcuni punti che per lo più non riguardano il decreto federale in sé, ma la dichiarazione del Consiglio federale che su di esso si fonda. Due altre organizzazioni5 si esprimono solo su singoli aspetti.
Un’organizzazione6 respinge il progetto e chiede di rivederlo.
Due Cantoni e un’organizzazione7 esprimono preoccupazione per il fatto che l’avamprogetto contempla non solo interrogatori condotti con strumenti elettronici come misura di assunzione delle prove, ma anche altri tipi di partecipazione a un’udienza realizzati con gli stessi strumenti. Un’altra organizzazione8, espressamente favorevole all’ampio campo di applicazione dell’avamprogetto, chiede tuttavia un’ulteriore protezione degli interessati: a suo avviso il campo di applicazione ampliato non deve ammettere audioconferenze pure.
4 Osservazioni alle singole disposizioni
4.1 Art. 1 AP-DF
Secondo un’organizzazione9, l’articolo 1 deve porre maggiormente l’accento sul fatto che la disposizione contempla la partecipazione a tutti i tipi di udienza.
Viceversa, tre altri partecipanti sono del parere che l’articolo non debba comprendere qualsiasi tipo di partecipazione a un’udienza (v. cap. 3).
2 AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SZ, SO, TI, UR, VS; PLR, Alleanza del Centro, PS; AIHK, FSA, usam
3 UDC
4 BE, FR, LU, NE, NW, TG, VD, ZG, ZH; CIVPRO, ODAGE, B&K, Dasser, L&S, WW
5 privatim, ASM
6 economiesuisse
7 NE, ZH; ASM
8 CIVPRO
9 CIVPRO