Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 11 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri

Per permettere una valutazione della sicurezza dei dati, un’organizzazione36 propone di inserire nell’elenco anche i dati di connessione in caso di videoconferenza.

Un’altra partecipante37 suggerisce di omettere determinati elementi (indirizzo privato dell’interessato, identità del cancelliere, collaboratori presenti di una parte) dall’elenco dei dati riportati nella comunicazione da presentare all’autorità centrale cantonale.

Un altro partecipante38 propone di sostituire «nello Stato richiesto» con «in Svizzera».

5.6 Capoverso 3 lettera d (richiesta di informazioni supplementari)

Secondo un Cantone39 va chiarito entro quanto tempo, in quale lingua e in quale forma vanno chieste dette informazioni e inoltre come si procede se le informazioni supplementari richieste sono incomplete, non sono fornite con debito anticipo oppure non sono affatto trasmesse.

Secondo un’altra partecipante40, la nuova dichiarazione n. 5 alla CIA70 e le Linee direttive dell’UFG devono indicare le condizioni e il termine entro il quale le autorità possono chiedere ulteriori informazioni.

5.7 Capoverso 3 lettera e (partecipazione dell’autorità centrale all’audioconferenza o alla videoconferenza)

Per quanto riguarda la possibilità dell’autorità centrale cantonale di partecipare alla videoconferenza, una partecipante41 suggerisce che nella stessa dichiarazione n. 5 alla CIA70 o almeno nelle Linee direttive dell’UFG siano riportati scadenze chiare.

Un altro Cantone42 solleva la questione sulla forma con cui sottoporre una richiesta di questo tipo alle autorità straniere competenti.

Secondo un’organizzazione43 va precisato che la «domanda» dell’autorità centrale cantonale è una decisione.

Un altro Cantone44 propone di completare la lettera e in modo tale che l’autorità centrale cantonale possa esigere che le siano previamente presentate le domande che verranno poste corredate di una traduzione nella lingua ufficiale.

5.8 Capoverso 3 lettera f (dichiarazione di consenso dell’interessato)

Secondo un Cantone45 la lettera f deve riportare più chiaramente i requisiti necessari per dimostrare che la dichiarazione di consenso è stata davvero rilasciata dall’interessato; a suo

36 CIVPRO

37 B&K

38 Dasser

39 TG

40 B&K

41 B&K

42 TG

43 CIVPRO

44 BE

45 BE