Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della consultazione: decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri
Dal momento che la partecipazione a un’udienza non è contemplata dalla CIA70, un’altra partecipante26 chiede di cancellare dal capoverso «la partecipazione [di tale persona] a
un’udienza» e di aggiungere «audizione» dopo «interrogatorio».
5.4 Capoverso 3 lettera a (comunicazione obbligatoria all’UFG e all’autorità centrale cantonale)
Una partecipante27 ritiene che la comunicazione vada fatta esclusivamente al’UFG e non più anche all’autorità centrale cantonale.
Due Cantoni e quattro partecipanti28 chiedono di sostituire con un termine concreto l’espressione «con notevole anticipo». Secondo uno di questi partecipanti29, il termine potrebbe essere fissato anche nelle Linee direttive dell’UFG sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile. Un altro partecipante30 propone di completare la lettera a aggiungendo che una simile comunicazione è fornita con notevole anticipo, se l’UFG la riceve almeno cinque [o sette] giorni prima della data dell’audioconferenza o della videoconferenza. Di analogo tenore è un’altra proposta31 secondo cui le autorità coinvolte devono poter ridurre il termine di presentazione della comunicazione nel caso singolo.
Uno dei due Cantoni32 citati solleva la questione su come procedere se la comunicazione non giunge per tempo, non è esaustiva, contiene informazioni contraddittorie oppure non giunge affatto. Inoltre, a suo parere, non è chiaro se l’autorità centrale cantonale abbia la possibilità di proibire un’audioconferenza o una videoconferenza oppure se ci si debba rivolgere
all’UFG.
Uno dei partecipanti33 vorrebbe che le autorità centrali cantonali siano tenute a informare, entro un termine stabilito, l’autore della comunicazione se constatano che quest’ultima è incompleta o è giunta troppo tardi. A suo parere basterebbe eventualmente aggiungere una nota corrispondente nelle citate Linee direttive dell’UFG.
Secondo un altro di questi partecipanti34 va indicato più chiaramente a chi spetta presentare la comunicazione.
5.5 Capoverso 3 lettera b (dati da comunicare)
Un Cantone35 propone di aggiungere all’elenco dei dati richiesti anche il luogo in cui è previsto si trovi l’interessato durante la videoconferenza. Occorre poi chiarire come procedere se la persona si trova in un altro Cantone al momento dell’audioconferenza o della videoconferenza.
26 WW
27 L&S
28 BE, TG; B&K, Dasser, L&S, WW
29 B&K
30 L&S
31 Dasser
32 TG
33 B&K
34 Dasser
35 BE