Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 11 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri
Secondo un’altra organizzazione19, il messaggio deve precisare che il rinvio al capitolo II della CIA70 vale anche per le dichiarazioni svizzere e approfondire la questione di un eventuale requisito di reciprocità.
Secondo la stessa organizzazione, vanno inoltre approfondite le opzioni di intervento della Svizzera nel caso di ripetuti procedimenti, in relazione a un determinato Paese, che violano lo Stato di diritto.
Un altro partecipante20 è del parere che le disposizioni della CIA70 debbano essere applicate in linea generale anche agli Stati non aderenti.
Per un’altra partecipante21 la partecipazione a un’udienza e l’interrogatorio condotto da una persona autorizzata vanno disciplinati in disposizioni separate; il rinvio alla CIA70 è infatti rilevante soltanto nel secondo caso.
5 Osservazioni alla dichiarazione della Svizzera
Le restanti osservazioni riguardano la dichiarazione, di cui al capitolo 5 del rapporto esplicativo, che il Consiglio federale intende formulare in base al decreto federale proposto. Anche il contenuto della dichiarazione ha riscosso un ampio consenso.
5.1 Capoverso 1 (assunzione diretta delle prove subordinata ad autorizzazione)
Un Cantone22 chiede che le competenze dell’Ufficio di giustizia (UFG) e quelle delle autorità centrali cantonali siano definite con maggiore precisione.
Un altro Cantone e un’altra partecipante23 sono del parere che le autorità centrali cantonali non vadano affatto coinvolte.
5.2 Capoverso 2 (esecuzione dell’assunzione delle prove)
Un’organizzazione24 chiede maggiori dettagli sul rappresentante del commissario o eventualmente lo stralcio della frase concernente la possibilità del commissario di indicare un rappresentante.
5.3 Capoverso 3, frase introduttiva (esenzione dal requisito dell’autorizzazione per audioconferenze e videoconferenze)
Un’organizzazione25 respinge qualsiasi esenzione dall’obbligo di ricorrere all’assistenza giudiziaria, o chiede almeno di non ammettere assunzioni dirette delle prove sul suolo svizzero senza autorizzazione preliminare caso per caso.
19 CIVPRO
20 Dasser
21 WW
22 TG
23 FR; L&S
24 CIVPRO
25 economiesuisse