Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/18: Decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri · 11 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: decreto federale sull’impiego dei mezzi di comunicazione elettronici nei procedimenti civili transfrontalieri

Secondo un’altra organizzazione56, è necessario il consenso dell’interessato sia in caso di registrazione dell’interrogatorio o dell’audizione sia in caso del previsto utilizzo della registrazione (in particolare se essa sarà accessibile a terzi). Anche un altro Cantone57 si esprime in tal senso.

5.14 Capoverso 3, manca sottopartizione concernente il principio della specialità

Un’organizzazione58 propone un’ulteriore sottopartizione affinché l’esito dell’interrogatorio non sia utilizzato in procedimenti diversi da quello attuale.

5.15 Capoverso 4 (requisiti formali delle domande e delle comunicazioni alle autorità)

Secondo un Cantone59 le domande per l’assunzione delle prove possono contenere dati personali degni di particolare protezione. È compito del DFGP fissare i requisiti di una comunicazione elettronica sicura e criptata nelle relazioni internazionali.

Un altro partecipante60 chiede di precisare che non si intende la forma elettronica qualificata di cui all’articolo 130 capoverso 2 CPC.

Lo stesso partecipante61 ritiene opportuno che l’autorità destinataria confermi la ricezione dell’e-mail.

Secondo un’altra partecipante62 sarebbe auspicabile per ragioni di certezza del diritto che la dichiarazione n. 5 alla CIA70 o almeno le Linee direttive dell’UFG stabilissero in via definitiva se per la validità della comunicazione sia necessaria anche la traduzione degli allegati.

Un’organizzazione63 propone di introdurre un apposito modulo per la presentazione delle domande.

5.16 Varie

Un’organizzazione64 suggerisce di verificare se la dichiarazione n. 4 (requisito dell’autorizzazione per la partecipazione di un magistrato straniero all’assunzione delle prove mediante assistenza giudiziaria in Svizzera) della Svizzera alla CIA70 vada adeguata alla nuova versione della dichiarazione n. 5.

6 Consultazione

Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 200565 sulla procedura di consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione posta in consultazione, i pareri pervenuti (scaduto il termine per rispondere) e il rapporto sui risultati (dopo che il Consiglio federale

56ODAGE

57LU

58CIVPRO

59BE

60Dasser

61Dasser

62B&K

63CIVPRO

64CIVPRO

65 RS 172.061