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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Sezione 6: Prescrizione
Art. 11
1L’azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.
2Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell’ottenimento indebito di una prestazione o di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.
3Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:
a. durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo o giudiziari circa l’obbligo di
pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o
b. finché l’imputato sconti all’estero una pena detentiva.
4Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una decisione penale o di confisca o una sentenza di primo grado, la prescrizione si estingue.
5La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.
Capitolo 4: Sottrazione; conseguimento fraudolento di contributi e casi simili
Sezione 1: Obbligo di pagamento o restituzione
Art. 12
1La tassa, l’indennità, il contributo o l’importo non reclamato, interessi compresi, vanno pagati o restituiti indipendentemente dalla punibilità di una data persona se a causa di un’infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione:
a. una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b. un’indennità o un contributo è stato versato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico.
2Obbligato al pagamento o alla restituzione è chiunque abbia fruito dell’indebito profitto, segnatamente chiunque sia obbligato al pagamento della tassa oppure abbia beneficiato dell’indennità o del contributo.
3Chiunque, intenzionalmente, ha commesso l’infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4L’obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena.