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Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 148 pagine
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Diritto penale amministrativo
Art. 24 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del
procedimento da parte di un’autorità di perseguimento penale
amministrativo
1Dopo la chiusura del procedimento da parte di un’autorità di perseguimento penale amministrativo, il trattamento dei dati, la procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati.
2La durata della conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento è retta dall’articolo 100.
3Sono fatte salve le disposizioni relative ai documenti contenenti dati segnaletici e profili del DNA previste dalla presente legge, dalla legge federale del 13 giugno 20086 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione e dalla legge federale del 7 ottobre 19947 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati.
Parte terza: Procedura penale amministrativa
Titolo primo: Principi della procedura penale amministrativa
Art. 25 Rispetto della dignità umana e correttezza
1In tutte le fasi del procedimento le autorità di perseguimento penale amministrativo rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2Le autorità di perseguimento penale amministrativo si attengono segnatamente:
a. al principio della buona fede;
b. al divieto dell’abuso di diritto;
c. all’imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d. al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
Art. 26 Imperativo di celerità
1Le autorità di perseguimento penale amministrativo avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.
2Se l’imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.
Art. 27 Principio della verità materiale
1Le autorità di perseguimento penale amministrativo accertano d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato.
2Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
5 RS 235.1
6 RS 361
7 RS 360