Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 6 pagine

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Dipartimento federale dell’interno

Sintesi

L’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn; RS 916.441.22) viene adattata a nuove conoscenze scientifiche. L’adattamento prevede la liberalizzazione del riciclaggio di determinate proteine animali per l’alimentazione di determinati animali da reddito, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza. Inoltre, la modifica mira a mantenere l’equivalenza con il diritto UE. La presente ordinanza integra le misure di sicurezza dell’OSOAn con ulteriori requisiti.

Situazione iniziale

Le deroghe speciali al divieto di alimentare gli animali da reddito con proteine animali di cui all’articolo 27 OSOAn devono essere ampliate con la revisione dell’OSOAn, tenendo conto di adeguate misure di sicurezza (cfr. commento all’OSOAn del...). La presente ordinanza integra le misure di sicurezza dell’OSOAn con ulteriori requisiti. Per proteggere la salute umana e animale, il ´riciclaggio canalizzatoª richiede la separazione delle proteine animali di specie diverse lungo la catena degli alimenti per animali. A tale proposito, finora l’OSOAn faceva riferimento all’articolo 32a dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/20011.

Nella presente ordinanza vengono definiti i requisiti tecnici per il ´riciclaggio canalizzatoª, che sono in gran parte in linea con il diritto dell’UE. Tuttavia, in alcuni punti, l’ordinanza contiene anche differenze intenzionali con esso. Ad esempio, il diritto UE prevede generalmente deroghe per la detenzione simultanea di specie di animali da reddito in aziende della produzione primaria per le quali non Ë determinato il rispettivo alimento per animali, senza stabilirne i criteri. Visto che solo poche aziende in Svizzera detengono animali di una sola specie, è necessario stabilire le deroghe e i criteri necessari nell’articolo 51 capoverso 2. D’altra parte, ad esempio, si rinuncia alle notifiche e agli elenchi previsti dalla normativa UE per le aziende detentrici di animali in cui vengono somministrati agli animali prodotti in polvere sostitutivi del latte contenenti farina di pesce e allo stesso tempo sono presenti ruminanti pi˘ anziani. Tale regolamento non si ritiene necessario, poichÈ i ruminanti contraggono la BSE da giovani. Se la farina di pesce Ë sicura per i vitelli, la detenzione contemporanea di bovini adulti non presenta criticit‡.

Contenuto del disegno

I capisaldi delle diverse catene di riciclaggio sono descritti negli articoli 29–32 OSOAn. Un determinato canale inizia con la produzione di materiale greggio monovarietale per la produzione del tipo di proteine descritto nel rispettivo articolo e termina con l’azienda detentrice di animali, in cui solo alle specie animali di destinazione descritte nello stesso articolo possono essere somministrati alimenti contenenti le rispettive proteine.

Per la produzione e il trasporto del materiale greggio, nonchÈ per la trasformazione fino al trasporto delle proteine trasformate agli stabilimenti di produzione di alimenti per animali, i requisiti per la separazione mirano alla ´monovariet‡ª delle proteine trasformate (come materiale di partenza per la produzione di alimenti per animali).

La separazione a partire dalla fase di produzione degli alimenti per animali fino al loro trasporto all’azienda detentrice ha come scopo principale quello di garantire che agli animali da reddito ivi detenuti siano somministrati alimenti che non contengono proteine animali vietate per la loro specie.

Se ai suini devono essere somministrate proteine animali di pollame, ciò significa, ad esempio, che nell’azienda alimentare devono essere raccolti e immagazzinati esclusivamente sottoprodotti di pollame; questi non devono essere contaminati con proteine di altre specie animali durante il trasporto allo stabilimento di trasformazione, durante la produzione di proteine trasformate di pollame e durante il successivo trasporto allo stabilimento di produzione di alimenti per animali. Nello stabilimento di produzione di alimenti per animali le proteine di pollame possono essere utilizzate esclusivamente per l’alimentazione di suini. Durante il trasporto verso le aziende detentrici di animali, gli alimenti destinati ad altre specie animali non devono essere contaminati con alimenti contenenti proteine di pollame; per questo motivo, al trasporto di alimenti sfusi (non imballati) per animali si applicano speciali requisiti di pulizia (cfr. art. 32b OSOAn e commento all’art. 32b OSOAn). Nell’azienda detentrice di animali Ë necessario garantire che i ruminanti e il pollame non abbiano contatto con gli alimenti per suini, visto che Ë vietato somministrare loro proteine di pollame.

PoichÈ le proteine di pollame possono essere somministrate anche agli animali acquatici, negli stabilimenti di produzione di alimenti per animali Ë possibile utilizzare gli stessi impianti e installazioni per produrre alimenti per i suini e per gli animali acquatici in aziende d’acquacoltura. Ciò è possibile anche se si utilizzano in aggiunta proteine trasformate da insetti, perchÈ queste sono consentite sia per i suini sia per gli animali acquatici in aziende d’acquacoltura. Tuttavia, se per la produzione di alimenti per pesci vengono utilizzate anche proteine di suini, l’uso congiunto degli impianti e delle installazioni non Ë pi˘ consentito perchÈ Ë vietato somministrare proteine di suini ai suini.

Secondo il principio del ´riciclaggio canalizzatoª, per ogni azienda i requisiti per la separazione nelle diverse fasi della filiera dipendono da ciò che viene fatto all’interno di essa. Se si svolgono attivit‡ per pi˘ canali secondo gli articoli 29–32, aumentano anche i requisiti e gli oneri per la separazione. In molti casi, queste aziende devono effettuare analisi regolari nell’ambito del controllo autonomo per individuare, tra l’altro, i costituenti che non possono essere presenti nel rispettivo prodotto per il quale Ë richiesta la monovariet‡ o che non sono autorizzati per gli animali a cui esso Ë destinato.

L’individuazione di costituenti di origine animale che non possono essere somministrati alle rispettive specie animali acquisisce sempre pi˘ importanza nel contesto delle nuove possibilit‡ di somministrazione di proteine animali. Per gli alimenti per animali,

1 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2002, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2022/2246, del 15 novembre 2022, GU L 295 del 16.11.2022, pag. 1. BK-D-BF8A3401/507