Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 6 pagine

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Dipartimento federale dell’interno

Commento relativo ai singoli articoli

Capitolo 1: Oggetto

L’oggetto corrisponde alle competenze e ai compiti delegati al DFI dal Consiglio federale nell’OSOAn (cfr. ingresso).

Capitolo 2: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato nelle aziende alimentari e negli stabilimenti di trasformazione.

Gli articoli 2–29 stabiliscono requisiti dettagliati per le diverse possibilit‡ di ´riciclaggio canalizzatoª ai sensi degli articoli 29– 32 OSOAn per le fasi di ottenimento di materiale greggio, il suo trasporto allo stabilimento di trasformazione e la trasformazione in questi stabilimenti, nonchÈ il successivo trasporto delle proteine trasformate allo stabilimento di produzione di alimenti per animali.

Per i casi in cui il materiale greggio proviene da aziende alimentari, il capitolo contiene prescrizioni specifiche per tutte le fasi della catena. In altri casi, ad esempio per quanto riguarda l’alimentazione con farina di pesce secondo la sezione 1 (art. 2–4), o con proteine trasformate da insetti nella sezione 6 (art. 25–27), il materiale greggio proviene in parte o comunque direttamente dalla produzione primaria. In questi casi, le prescrizioni specifiche per il riciclaggio canalizzato iniziano nella fase di trasformazione del materiale greggio.

Se per il trasporto sfuso Ë prescritta una pulizia secondo una procedura documentata (ad es. art. 4 cpv. 2), la procedura deve essere preventivamente approvata dall’autorità competente (cfr. art. 32b OSOAn e commento all’art. 32b OSOAn).

Capitolo 3: Requisiti per la separazione lungo la catena degli alimenti per il riciclaggio canalizzato negli stabilimenti di produzione di alimenti per animali

Gli articoli 30–47 stabiliscono requisiti dettagliati per le diverse possibilit‡ di riciclaggio canalizzato ai sensi degli articoli 29– 32 OSOAn per la produzione di alimenti per animali e il loro immagazzinamento.

Capitolo 4: Requisiti per la produzione di alimenti per animali da compagnia in stabilimenti che producono anche alimenti per animali da reddito

Gli articoli 48 e 49 contengono i criteri per la separazione della produzione di alimenti per animali da compagnia e per animali da reddito in riferimento al ´riciclaggio canalizzatoª. In alcuni casi definiti Ë possibile l’uso congiunto di impianti e installazioni. L’articolo 48 riguarda esclusivamente i prodotti di ruminanti; inoltre, per il fosfato bicalcico e fosfato tricalcico (cpv. 2 lett. b) si applicano le limitazioni di cui all’articolo 30. Per tutti i sottoprodotti di origine animale che possono essere somministrati a tutti gli animali da reddito ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1 OSOAn (ad es. anche le uova e i prodotti a base di uova), non vi sono restrizioni di alcun tipo per quanto riguarda la produzione di alimenti per animali da reddito nÈ per animali domestici.

Capitolo 5: Requisiti per l’immagazzinamento e l’utilizzo di alimenti per animali contenenti sottoprodotti di origine animale nelle aziende della produzione primaria

Gli articoli 50 e 51 disciplinano la gestione di alimenti per animali nelle aziende detentrici di animali.

L’articolo 51 è un articolo centrale della presente ordinanza. Il capoverso 2 stabilisce i criteri per la detenzione comune ma separata di specie animali per le quali sono consentiti o vietati alimenti contenenti determinate proteine animali. Ai sensi del regolamento (CE) 999/20013 allegato IV capo III sezione D capoverso 2, l’autorità competente può ammettere deroghe «a condizione che nell’allevamento vengano adottate misure per evitare che tali mangimi composti siano somministrati a una specie animale alla quale non sono destinatiª. Tuttavia, il regolamento UE non contiene i criteri a tale proposito.

PoichÈ in Svizzera sono poche le aziende che detengono animali di una sola specie, il potenziale delle nuove possibilit‡ di alimentazione sarebbe molto ridotto senza le deroghe proposte nell’articolo 51 capoverso 2. Non tutte le aziende detentrici di animali di specie diverse saranno in grado di soddisfare i requisiti per la separazione per settore aziendale. Tuttavia, le aziende con diversi settori aziendali ben definiti dovrebbero in futuro essere in grado di utilizzare le nuove possibilit‡ di alimentazione con proteine animali. Per l’attuazione nelle aziende sono in programma linee guida settoriali. La corretta separazione deve essere monitorata (soprattutto nelle detenzioni di suini) nel corso di visite periodiche da parte dei servizi di sanit‡ animale e delle organizzazioni di settore (soprattutto nelle aziende detentrici di pollame). Non si propongono ulteriori controlli ufficiali o nuovi obblighi di autorizzazione per le aziende detentrici di animali. La sorveglianza ufficiale del riciclaggio canalizzato deve essere integrata nei controlli periodici della produzione primaria. A tal fine, Ë necessario adeguare la documentazione di controllo pertinente.

In base a questo regime e alle condizioni quadro stabilite per tutte le altre fasi della catena di riciclaggio, Ë garantita la sicurezza delle possibilit‡ estese di somministrare proteine animali agli animali da reddito.

Il capoverso 3 stabilisce che non sono possibili deroghe ai sensi del capoverso 2 per i detentori che miscelano i rispettivi alimenti per animali esclusivamente per l’uso nella propria azienda (=preparatori a domicilio). (Non dappertutto) le contaminazioni incrociate potrebbero essere evitate nella prassi.

3 Cfr. nota a piË di pagina 1. BK-D-BF8A3401/507