Progetto

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

«$$e-seal» «$$QrCode»

Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente i sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22, 42 capoverso 1 lettera c e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE);

visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;

visti gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura,

Art. 2 cpv. 2 lett. g frase introduttiva e cpv. 2bislett. c

2Essa non si applica a:

g. contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché liquame, eccettuato se:

2bis

La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:

c. concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2a cpv. 3

3Non possono raggiungere il punto finale i seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concime. Le deroghe sono elencate nell’allegato 1a.

1 RS 916.441.22

2 RS 916.40

3 RS 814.01

4 RS 910.1

2022-… «%ASFF_YYYY_ID»