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Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 22 pagine
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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente i sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22, 42 capoverso 1 lettera c e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente;
visti gli articoli 159a e 160 capoversi 1–3 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura,
Art. 2 cpv. 2 lett. g frase introduttiva e cpv. 2bislett. c
2Essa non si applica a:
g. contenuto dello stomaco e dell’intestino nonché liquame, eccettuato se:
2bis
La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:
c. concerne soltanto il testo tedesco
Art. 2a cpv. 3
3Non possono raggiungere il punto finale i seguenti prodotti derivati utilizzati o ulteriormente trasformati come alimenti per animali o concime. Le deroghe sono elencate nell’allegato 1a.
1 RS 916.441.22
2 RS 916.40
3 RS 814.01
4 RS 910.1
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