Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/32: Modifica dell’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) ed emanazione di una nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale per gli alimenti per animali e come concime (ORSOAn) · 6 pagine

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la procedura Ë stabilita nel diritto in materia. Vengono stabilite le disposizioni necessarie per le fasi a monte e a valle del «riciclaggio canalizzato». Secondo l’allegato 4 numero 11 OSOAn, determinati sottoprodotti di origine animale, come le farine animali (delle categorie ad alto rischio 1 e 2), devono essere marcati con trieptanoato di glicerina (GTH). La disponibilit‡ di un metodo di rilevamento fa parte degli strumenti per monitorare il ´riciclaggio canalizzatoª poichÈ puÚ essere utilizzato per differenziare le farine di carni e ossa etichettate con GTH dalle «proteine trasformate per l’alimentazione animale» a basso rischio. Pertanto, nell’OSOAn deve essere designato un laboratorio di riferimento e il metodo di analisi deve essere regolamentato nella presente ordinanza.

Inoltre, per la produzione e l’uso di concimi contenenti farine animali di categoria 2 (farine di carne e ossa) e proteine trasformate, devono essere incluse disposizioni di attuazione analoghe a quelle del diritto UE.2 CiÚ mira a impedire che gli animali ingeriscano concime contenente sottoprodotti di origine animale vietati per la loro alimentazione (ad es. materiale derivato da ruminanti e in generale materiale di categoria di rischio 2, che in linea di principio non Ë consentito per la produzione di alimenti per animali).

2 Allegato XI capo II del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/488 del 25 marzo 2022, GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.