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Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 10 pagine

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Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia FF

Art. 13 Aiuti finanziari ai Cantoni e a terzi

1La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo modo può sostenere:

a. l’istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini in situazione di handicap in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell’offerta;

b. misure per adeguare maggiormente l’offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori, in particolare l’ampliamento e la flessibilizzazione degli orari di custodia;

c. misure per migliorare la qualità pedagogica e aziendale dei servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

2Può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per misure volte a sviluppare la loro politica di sostegno alla prima infanzia.

3Gli accordi di programma stabiliscono in particolare gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dai Cantoni, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.

4La Confederazione può concedere ai Cantoni o a terzi aiuti finanziari per programmi e progetti d’importanza nazionale o a livello di regione linguistica che perseguono lo scopo della legge.

Minoranza (Fivaz Fabien, Aebischer Matthias, Amoos, Atici, Brunner, Locher Benguerel, Piller Carrard, Prezioso, Python, Roth Pasquier, Weber)

Art. 13 cpv. 1 let. a

a. l’istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini con esigenze particolari in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell’offerta;

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)

Stralciare art. 13 cpv. 1 let. b, c e cpv. 4

Art. 14 Mezzi disponibili

1L’Assemblea federale stanzia crediti d’impegno pluriennali per gli aiuti finanziari previsti nella presente sezione.

2La Confederazione concede gli aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.