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Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 10 pagine
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Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia FF
2Esso è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Il Consiglio federale fissa questi costi. A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale.
Art. 8 Contributo di base
ll contributo di base corrisponde al 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia secondo l’articolo 7 capoverso 2.
Art. 9 Contributo supplementare
1È versato un contributo supplementare, se l’impegno finanziario dei Cantoni a favore della custodia di bambini complementare alla famiglia raggiunge determinati valori soglia.
2Per fissare l’ammontare del contributo supplementare è determinante l’importo medio annuo dei sussidi versati in un Cantone per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni.
3Questo importo annuo comprende i sussidi versati dal Cantone, dai Comuni e dai datori di lavoro, se prescritti per legge, per ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.
4ll contributo supplementare corrisponde al 5 o al 10 per cento dei costi secondo l’articolo 7 capoverso 2.
5Il Consiglio federale fissa l’importo annuo medio considerato sufficiente per il diritto al contributo supplementare del 5 o del 10 per cento.
6Per fissare l’ammontare del contributo supplementare, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) procede periodicamente a una classificazione dei Cantoni in base all’importo annuo medio dei sussidi versati in un Cantone.
7L’ammontare del contributo supplementare dipende dal Cantone di domicilio del bambino.
8Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo supplementare per i genitori i cui figli sono affidati a servizi di custodia istituzionale all’estero.
Minoranza (Piller Carrard, Fivaz Fabien, Prezosio, Python, Schneider Meret)
Art. 7 Calcolo del contributo federale
1Il contributo federale ammonta al 20 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia.
2Esso è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia in Svizzera. Il Consiglio federale fissa questi costi. A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale.
3L’ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia di bambini complementare alla famiglia.